D.L. Aiuti e Fondo opere indifferibili PNRR
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023 recante il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023 ″di disciplina della procedura ordinaria di accesso al Fondo da parte delle Stazioni Appaltanti e la procedura di preassegnazione dei fondi.
Suggerimento n. 187/11 del 23 marzo 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha incrementato di ulteriori 10 miliardi di euro il Fondo per l’avvio di opere indifferibili (cfr: art. 26, co. 7, D.L. Aiuti) al fine di consentire, durante l’anno 2023, l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR sulla base dei prezzari aggiornati.
Con il DM MEF del 10 febbraio 2023 sono state definite le modalità per l’accesso alle risorse del Fondo.
Nello specifico, il DM disciplina:
- la procedura ordinaria per l’accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all’art. 1, co. 375, Legge di Bilancio nonché di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti;
- in relazione alla procedura di preassegnazione, su base semestrale, le modalità di verifica dell’importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, e le modalità di revoca del contributo da parte dell’amministrazione statale istante o titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
La procedura ordinaria sarà così regolata:
- per il primo semestre, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del DM, quindi dal 14 marzo 2023, tenendo conto dell’esito della procedura di preassegnazione dello stesso semestre;
- per il secondo semestre, dal 16 giugno 2023, tenendo conto dell’esito delle procedure del primo semestre, della procedura di preassegnazione del medesimo semestre e sulla base delle risorse disponibili.
L’accesso al Fondo è consentito in presenza dei seguenti requisiti:
- che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili previsti dall’art. 5 del DM, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;
- che le opere presentino un fabbisogno finanziario emergente «netto» esclusivamente determinato secondo le modalità previste dal DM;
- che le procedure di affidamento siano avviate, su base semestrale, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
Fermo restando il possesso di questi requisiti, possono accedere alla procedura ordinaria anche gli interventi degli Enti Locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del co. 370, art. 1 cit.
L’accesso al Fondo è consentito, secondo il seguente ordine di priorità, agli interventi individuati dal co. 375, art. 1 cit., ossia gli interventi:
- finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR;
- relativi al PNC nonché interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri), conv. L. n. 55/2019;
- che siano attuati (i) dal Commissario straordinario di cui all’art. 1, co. 421, L. n. 234/2021, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all’art. 1, co. 423, della medesima Legge; (ii) dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all’art. 9, co. 5ter, D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni ter), conv. L. n. 25/2022; (iii) dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 4ter, co. 2, D.L. n. 145/2013, conv. L. n. 9/2014;
- per i quali sia stata disposta l’assegnazione, nell’anno 2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- limitatamente alla procedura da avviare nel secondo semestre, integralmente finanziati con risorse statali, che siano diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, con priorità a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR.
Gli interventi per i quali sia stata disposta l’assegnazione, nell’anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all’assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere nuovamente al Fondo secondo lo stesso ordine di priorità.
Per accedere al Fondo, gli interventi devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dell’art. 1, co. 371 e 379, Legge di Bilancio.
Ai fini dell’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande:
- dal 14 marzo al 3 aprile 2023 per il primo semestre;
- dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per il secondo semestre.
Gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui all’art. 1, co. 370, Legge di Bilancio.
Dopo la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni titolari del finanziamento procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo fissato per ciascun semestre, inoltrano l’istanza al MEF.
Dopo la verifica da parte della RGS della sussistenza dei requisiti di accesso ed entro trenta giorni successivi al termine previsto per ciascun semestre, viene determinata tramite decreto la graduatoria di assegnazione, nel rispetto dell’ordine prioritario previsto dall’art. 5 del DM in commento, della data prevista di avvio della procedura di affidamento, oltre che dell’ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.
Per le procedure di affidamento del primo semestre 2023 andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023 per le quali possono essere assegnate le risorse.
Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, il termine è fissato al 31 marzo 2024.
Il DM inoltre disciplina la procedura di preassegnazione del contributo del Fondo agli Enti Locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato.
In particolare, gli Enti Locali che abbiano confermato la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all’art. 1, co. 370, Legge di Bilancio devono, entro dieci giorni dall’avvio della procedura di affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis:
- le informazioni relative all’avvio della gara;
- il fabbisogno finanziario emergente dell’aggiornamento dei prezzari, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell’intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera;
- il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario emergente dall’aggiornamento dei prezzari, le risorse indicate al co. 373 dell’art. 1, Legge di Bilancio, le quali derivano da: (i) rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento; (ii) disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
L’amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall’ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l’assegnazione delle risorse.