D.L. Aiuti: a compensazione dei rincari relativi alle lavorazioni eseguite nel 2023, le stazioni appaltanti possono presentare istanza di accesso al fondo MIT dal 1° aprile 2023

Dal 1° aprile 2023, le stazioni appaltanti possono presentare istanza di accesso ai Fondo di cui all’art. 26-quater del D.L. Aiuti per far fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali riferiti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso dell’anno 2023 di opere aggiudicate a valle di offerte presentate entro il 31 dicembre 2022.

Suggerimento n. 167/9 del 13 marzo 2023


Nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2023, n. 55, è stato pubblicato il DM MIT del 1° febbraio 2023, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, con il quale si disciplinano le modalità operative e le condizioni di accesso da parte delle stazioni appaltanti al Fondo di cui all’art. 26, co. 6-quater del D.L. Aiuti.

L’accesso al Fondo è previsto per i contratti di cui all’art. 26, co. 6-bis, 6 ter e all’art. 12 del D.L. Aiuti e in particolare:

  • per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale e per gli accordi quadro di cui all’art. 54, D. Lgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • per gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, co. 7 del D.L. Aiuti, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • per gli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, co. 2, del D.L. Aiuti;
  • per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Le risorse utilizzate sono quelle del Fondo (c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) istituito con l’art. 7, co. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), per cui la Legge di Bilancio 2023 ha stanziato ulteriori € 1,6 miliardi (€ 1,1 miliardi per il 2023 ed € 500 milioni per il 2024).

Pertanto, le stazioni appaltanti tenute all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, co. 6-bis e 6-ter cit., e i soggetti di cui al co. 12 del medesimo art. 26 cit. chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024.

L’istanza di accesso al Fondo è presentata sulla piattaforma dedicata, secondo le modalità ivi indicate, specificando:

  • i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
  • il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
  • l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  • l’entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  • l’entità del contributo richiesto;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

La piattaforma è operativa fino 31 gennaio 2024

Le richieste vanno presentate durante le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Il MIT esaminerà le istanze presentate all’interno di ogni finestra temporale e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:

  • entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nei decreti direttoriali saranno anche elencate le istanze non accolte e la motivazione dell’esclusione, fermo restando che le amministrazioni possono ripresentare, sempre entro il 31 gennaio 2024, una nuova istanza.

Il trasferimento dei fondi alle stazioni appaltanti dovrà avvenire entro 30 giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme (Decreto Direttoriale di riferimento).

Al termine di tale procedura, che dovrebbe concludersi entro 60 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale, le stazioni appaltanti procederanno alle compensazioni nei confronti delle imprese.


Referenti

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