Criteri localizzativi per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

Il nuovo PRGR (Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti) prevede anche i criteri localizzativi da applicare sia per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti sia per le modifiche da apportare agli impianti esistenti di smaltimento e recupero rifiuti.

Suggerimento n. 434/86 del 21 giugno 2022


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 381/2014 e n. 139/2018

 

Segnaliamo alle imprese associate che la Regione Lombardia, con la pubblicazione della Deliberazione n. XI / 6408 Seduta del 23/05/2022 (pubblicata sul BURL n. 21, serie ordinaria, del 27 maggio 2022), ha approvato sia l’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), sia l’aggiornamento del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB).

La citata Deliberazione ha altresì reso noti i documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S) “piano verso l'economia circolare”.

La Deliberazione n. XI/6408 è particolarmente corposa (si compone infatti di 1939 pagine di cui 1927 pagine di allegati che sono parte integrante del provvedimento regionale) ed è scaricabile dal seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale

Il Programma Regionale dei Rifiuti contiene scenari evolutivi fino al 2027 sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti speciali, definendo specifici obiettivi e strumenti attuativi, che puntano a favorire i processi di riciclo effettivo e anche a limitare la realizzazione di nuove volumetrie di discariche.

Il nuovo Programma Regionale dei Rifiuti è composto anche dai seguenti specifici programmi:

  • Programma di prevenzione rifiuti;
  • Programma di gestione dei rifiuti da imballaggi;
  • Programma di riduzione dei RUB;
  • Programma di gestione dei fanghi;
  • Programma di gestione dei rifiuti contenenti amianto;
  • Programma PCB.

Il PRGR, in attuazione delle indicazioni contenute nell’atto d’indirizzo, per il nostro settore si prefigge l’obiettivo di preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) al 90,0% (Scenario Ottimizzato).

 

 CRITERI LOCALIZZATIVI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il nuovo PRGR è corredato anche dai criteri localizzativi da applicare per i nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti.

In merito ai criteri localizzativi per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, segnaliamo che le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno trasmettere, entro un anno, agli uffici regionali competenti, una cartografia che individua le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

La procedura di individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano deve:

  • conformarsi ai criteri stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R);
  • evitare di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
  • derivare da previsioni esplicite del PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale.

I criteri provinciali possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, nei termini sopra esposti, e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel PRGR che, ricordiamo, sono in base alle previsioni del PTCP/PTM:

  • criteri escludenti;
  • criteri penalizzanti;
  • criteri prevalenti e preferenziali.

 Segnaliamo che l’Appendice 1 (CRITERI LOCALIZZATIVI) alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) riguarda, nel dettaglio, i seguenti ambiti e sotto capitoli per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:

  • 1 Competenze
  • 2 Criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti
  • 3 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti
  • 4 Strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica
  • 5 Definizioni
  • 6 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti
  • 6.1 Premesse;
  • 6.2 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia;
  • 6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti;
  • 6.4 Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1);
  • 6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia;
  • 6.6 Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1);
  • 6.7 Tutela della popolazione;
  • 6.8 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche;
  • 6.9 Criteri preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA). 

     

 

SONO ASSOGGETTATI AI PRESENTI CRITERI:

  1. discariche (operazioni: D1, D5);
  2. impianti di incenerimento (operazioni: D10, R1);
  3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
  4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER.

 

ESCLUSIONI

Le esclusioni dal campo di applicazione dei presenti criteri, fatte salve le norme sovraordinate, riguardano:

  • centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall’art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del DM n. 65 del 8 marzo 2010);
  • impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.Lgs. 75/2010;
  • compostaggio sul luogo di produzione (auto compostaggio e compostaggio di comunità);
  • operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all’interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell’autorità competente;
  • messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all’interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell’autorità competente;
  • messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi;
  • utilizzo di rifiuti ai sensi dell’art. 216, comma 8-septies, D.Lgs. 152/06;
  • nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili;
  • trattamento di rifiuti ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006;
  • campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.Lgs. 152/06;
  • recupero ambientale (R10);

 

ADEGUAMENTI IMPIANTI

Gli adeguamenti del sistema impiantistico regionale dovranno essere prioritariamente volti alla ulteriore strutturazione del sistema impiantistico per l’effettivo trattamento con le finalità di conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. In pratica, verrà contenuta la realizzazione di impianti dedicati al solo stoccaggio, se non funzionali a successive effettive operazioni di valorizzazione.

 

DISCARICHE

Le disponibilità autorizzate per le discariche (operazioni D1/D5) saranno limitate ai fabbisogni stimati dal Piano, secondo le procedure dell’art. 20 delle NTA ai fini sia del raggiungimento dell’obiettivo di minimizzazione dello smaltimento in discarica sia ai fini di perseguire la migliore opzione ambientale attraverso l’applicazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definiti dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006.

Le istanze di nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di discariche per rifiuti dovranno:

  1. a) fornire indicazioni, relativamente a tutti i flussi di rifiuti cui è riferita l’istanza autorizzativa, dalle quali risulti che gli stessi non siano altrimenti recuperabili, e dalle quali risulti l’effettiva necessità di quanto richiesto rispetto ai fabbisogni regionali di smaltimento;
  2. b) prevedere il collocamento in discarica della sola frazione biostabilizzata a ridotta fermentescibilità, non idonea al recupero energetico.

A partire dalla data del 27 maggio 2022, e per il periodo di vigenza del Piano, possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove volumetrie di discarica, sia in nuovi impianti che in ampliamenti di volumetria, soltanto entro il quantitativo indicato al paragrafo 9.2 (scenario ottimizzato) per ciascuna tipologia di discarica (inerti, non pericolosi, pericolosi, mono-rifiuto per rifiuti contenenti amianto), fatto salvo quanto previsto al comma 5 del sopracitato paragrafo. Tale limitazione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del PRGR.

Nel 2025 sarà definita, con delibera di Giunta, una volumetria aggiuntiva di discarica autorizzabile per assicurare la copertura dei fabbisogni per il periodo successivo al 2027, considerati i tempi tecnici necessari al rilascio dell’autorizzazione ed alla realizzazione degli impianti di discarica.

Con delibera di Giunta potrà essere, altresì, motivatamente rivisto il quantitativo massimo autorizzabile riferito al periodo di vigenza del Piano, sulla base del monitoraggio triennale del PRGR/PRB o sulla base del monitoraggio annuale delle volumetrie residue.

 


Referenti

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Tags: Rifiuti