Criteri di assegnazione delle risorse e modalità operative del “Fondo salva-opere” nelle gare aggiudicate da Amministrazioni statali

In vigore la disciplina del “Fondo salva-opere” - da applicarsi solamente con riferimento alle gare aggiudicate da Amministrazioni statali - che consente ai subappaltatori, sub-fornitori e sub-affidatari, coinvolti in procedure concorsuali cui sono incorsi i relativi appaltatori, di ottenere il pagamento dei crediti insoddisfatti.

Suggerimento n. 27/1 del 15 gennaio 2020


E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2019, il decreto 3 novembre 2019, n. 144 “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del “Fondo salva opere”. Si tratta di un provvedimento fortemente atteso dalle imprese, che detta i criteri di assegnazione delle risorse e “sblocca” l’operatività del c.d. “Fondo salva-opere”, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 47, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto “Crescita”) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il Fondo, istituito per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e per tutelare i lavoratori, destina le relative risorse al pagamento, nella misura massima del 70 per cento, dei crediti rimasti insoddisfatti, dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, dei suoi sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi fossero entrati in procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

La disciplina si applica solamente agli appalti pubblici le cui gare siano aggiudicate da stazioni appaltanti che siano Pubbliche Amministrazioni statali, con esclusione quindi dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, anche autonome, e delle Regioni, come previsto sia dal “Decreto Crescita” (DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 58/2019), che, dall’art. 47, comma 1-sexies, del medesimo decreto legge.

Si rientra nell’ipotesi sopra e quindi si apre la possibilità per i subappaltatori di vedersi pagati i propri crediti qualora sussistano le seguenti condizioni:
1) la procedura concorsuale cui sia incorso l’appaltatore aggiudicatario o il contraente generale, deve essere necessariamente aperta successivamente al 1° gennaio 2018;
2) deve trattarsi di gare di appalti pubblici di lavori aggiudicate dalle P.A. statali, la cui base d'appalto sia pari o superiore a euro 200.000,00 e gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d'appalto sia pari o superiore a euro 000,00;
3) il credito del subappaltatore, del subfornitore o subcontraente, deve essere rimasto insoddisfatto alla data di apertura della procedura concorsuale quindi successivamente al 1° gennaio 2018.
   
Il Decreto, inoltre, detta due differenti tipologie di risorse del Fondo, a seconda se i bandi siano precedenti o successivi alla data del 30 giugno 2019 e la procedura concorsuale sia aperta successivamente alla pubblicazione del bando stesso:
A) se il bando di gara è pubblicato a far data dal 30 giugno 2019 quindi si tratta di crediti insoddisfatti ovviamente dopo la data del 30 giugno 2019, per procedure concorsuali dell’appaltatore o del contraente generale quindi successive al 30 giugno 2019, il Fondo è alimentato dal versamento del contributo pari allo 0,5 per cento dell’importo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalto;
B) se il bando di gara è pubblicato prima del 30 giugno 2019 e si tratta di crediti insoddisfatti prima del 30 giugno 2019 per procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 ma non oltre il 30 giugno 2019, sono state stanziate delle somme destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento di tali crediti, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020.
   

MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO

I soggetti interessati titolari dei crediti insoddisfatti (subappaltatori, sub-affidatari, sub-fornitori) devono presentare apposita istanza all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A del decreto, corredata della relativa documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità e l’importo del credito.

Le amministrazioni destinatarie dell’istanza devono certificare l’importo del credito utilizzando il modello di cui all’Allegato B. Tale certificazione va trasmessa entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza al Ministero al seguente indirizzo PEC: fondo.salvaopere@pec.mit.gov.

Qualora l’amministrazione non si pronunci entro tale termine o nel caso in cui rigetti l’istanza, è possibile trasmettere, entro i successivi 30 giorni, la medesima istanza direttamente al Ministero allo stesso indirizzo PEC sopra indicato con tutta la documentazione allegata compreso l’eventuale provvedimento di rigetto.

Il Ministero, nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’istanza, può invitare nuovamente l’amministrazione a provvedere e a pronunciarsi entro un congruo termine non superiore a 30 giorni.

 

RISORSE E SPECIFICA PER CREDITI CON RIFERIMENTO AI BANDI PUBBLICATI PRIMA DEL 30 GIUGNO 2019

Il limite massimo di soddisfazione del credito per i subappaltatori che dovessero presentare istanza risulta essere pari al 70% dell’importo certificato.

Quanto all’erogazione delle risorse, si prevede che entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predisponga i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.

Per quanto riguarda esclusivamente il caso di cui al punto B) sopra riportato, ovvero crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, quindi per bandi pubblici pubblicati prima del 30 giugno 2019, si prevede che rispetto alle risorse stanziate per l’anno 2019 (12 milioni), sarà predisposto un unico piano di ripartizione entro il 6 marzo 2020. Per rientrare in questo piano sarà necessario che le amministrazioni trasmettano le certificazioni del credito entro il 14 febbraio 2020 e i creditori quindi trasmettano le istanze alle amministrazioni aggiudicatrici entro il 24 gennaio 2020.

In relazione alle risorse stanziate per l’anno 2020 pari a euro 33,5 milioni il piano di ripartizione verrà predisposto, per gli stessi crediti di cui al punto B), entro il 1° aprile 2020. Si precisa, infatti, nel decreto, che i crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70% dell’importo certificato per insufficienza del fondo, verranno soddisfatti in misura proporzionale e l’eventuale residuo verrà riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, effettuato in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano le imprese associate che avessero rivestito il ruolo di subappaltatore e fossero in possesso di un credito insoddisfatto prima della data del 30 giugno 2019 a verificare la presenza delle condizioni di cui sopra (bando indetto da una amministrazione statale, importo per lavori pari a 200 mila euro, 100 mila euro per servizi, procedura concorsuale dell’appaltatore aggiudicatario aperta dal 1° gennaio 2018 ma non oltre il 30 giugno 2019) ad inoltrare, entro e non oltre il 24 gennaio 2020, l’istanza secondo il modello di cui all’Allegato A all’amministrazione aggiudicatrice. La medesima dovrà poi a sua volta trasmettere la certificazione del credito entro il 14 febbraio 2020 al Ministero.

La documentazione inerente il Decreto e i relativi allegati possono essere scaricati al seguente link: http://www.mit.gov.it/normativa/fondo-salva-opere.

 

Gli uffici sono a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.


Referenti

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