Crisi d’impresa - Le novità normative antiemergenza

Si riassumono le novità intervenute negli ultimi mesi in materia di crisi d’impresa introdotte dai provvedimenti emergenziali adottati da Governo e Parlamento.

Suggerimento n. 298/42 del 16 aprile 2021


Come noto, l’entrata in vigore della riforma in materia di crisi d’impresa è stata posticipata, per tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto, al:

  • 1° settembre 2021, per quel che riguarda l’operatività del Codice della crisi d’impresa (art. 5 del D.L. Liquidità - D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020);
  • termine di approvazione dei bilanci 2021 (30 aprile 2022), per quel che riguarda l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l., in presenza di determinate condizioni (art. 51-bis del D.L. Rilancio - D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

 

È, inoltre, stata adottata una serie di misure ulteriori, volte ad anticipare l’entrata in vigore di alcuni istituti relativi alla composizione della crisi d’impresa, al fine di favorire gli operatori e sempre in chiave anti-emergenza sanitaria.

In particolare, si tratta di:
1. disposizioni temporanee ai fini della redazione del bilancio (art. 7 del D.L. Liquidità);
2. misure in materia di sovraindebitamento (art. 4-ter del D.L. Ristori);
3. misure in materia di transazione fiscale (art. 3, co. 1-bis, del D.L. proroga Covid);
4. sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale (Legge di Bilancio 2021);
5. misure in materia di segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate, quale creditore qualificato (art. 4 del D.L. Sostegni, in corso di conversione in legge). 
   

 

1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, il D.L. Liquidità conferma che nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività» (art. 2423-bis, co. 1, n.1 del codice civile).

In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell’impresa, considerata “sana” fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell’esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.

La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile - cfr. art. 106 del D.L. 18/2020 - Decreto Cura Italia).

Il medesimo art. 106 del Decreto Cura Italia è stato modificato dal D.L. Liquidità in fase di conversione in legge, al fine di consentire alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell'art. 2540 c.c., di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

 

2. Misure in materia di sovraindebitamento

Per tener conto dell’emergenza dovuta all’epidemia Covid-19, è stata anticipata l’adozione di alcune misure, contenute nel Codice della crisi, volte a favorire il risanamento del debito per famiglie e piccole imprese, soggetti ai quali non si applicano le procedure concorsuali ordinarie (art. 4-ter del D.L. 137/2020 - cd. D.L. Ristori).

In particolare, si tratta di alcune disposizioni che semplificano l’accesso alle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, in materia di:

  • esdebitazione, ovvero la procedura che consente alla persona fisica, in presenza di specifiche condizioni, la liberazione dai debiti;
  • sovraindebitamento, con particolare riferimento all’accordo di composizione della crisi ed al cd. “piano del consumatore”.

 

In particolare, tali strumenti vengono estesi anche al socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (cfr. art. 6 della legge 3/2012).

Ai fini dell’accesso a tali accordi, viene confermato che il debitore sia assistito dall’organismo di composizione della crisi.

Inoltre, viene eliminata la disposizione in base alla quale, in relazione all’IVA ed alle ritenute operate e non versate il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Pertanto, per tali tributi anche nella procedura di composizione da sovraindebitamento viene ammessa la cd. falcidia del debito IVA.

Un’ulteriore novità riguarda la circostanza che l'accordo di composizione della crisi della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

 

3. Transazione fiscale

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’epidemia in atto, vengono stabilite modifiche agli artt. 180 e 182-bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” (cfr. l’art. 3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid - D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020).

In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria o di altri enti di previdenza quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di voto e la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli altri enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già inserite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° settembre 2021.

In sostanza, quindi, si è voluto anticipare l’efficacia di tali misure, nell’ottica di favorire il debitore in questa fase di pandemia in atto.

 

4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalle perdite di capitale sociale dovute all’emergenza sanitaria, e verificatesi “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 266, della legge 160/2020) rafforza il regime di sospensione delle disposizioni del codice civile relative:

  • all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art. 2446, co. 2 e 3 e 2447, 2482-bis, co. 4-6, 2482-ter del codice civile);
  • alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

 

Se entro il quinto esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (cfr. l’art. 2446, co. 2 e 2482-bis, co. 2, del codice civile).

Ove invece l’assemblea sia stata già convocata, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, la stessa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni sulla ricostituzione del capitale fermo restando che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite citate devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

La legge di Bilancio 2021 riscrive l’art. 6 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, in materia di riduzione del capitale delle imprese che subiscono gli effetti della pandemia in atto.

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

 

5. Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’AdE

Il D.L. 41/2021 (art. 5, co. 14), in corso di conversione in legge, interviene, inoltre, sulla segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, come creditore qualificato, circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 15, co. 7, del D. Lgs. 14/2019).

Al riguardo, viene prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023).

 


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