Credito di imposta affitti - Chiarimenti Agenzia Entrate

Credito d’imposta del 60% sul canone mensile di marzo, aprile e maggio 2020 per la locazione degli immobili ad uso non abitativo, utilizzati nell’esercizio dell’impresa, in presenza di una diminuzione di fatturato di almeno il 50%; possibilità di utilizzare il credito d’imposta in dichiarazione dei redditi, in compensazione, ovvero di cederlo a favore del locatore o a soggetti terzi: questi i principali chiarimenti ministeriali.

Suggerimento n. 482/70 del 15 giugno 2020


L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, ha fornito i primi chiarimenti, che si riportano di seguito, sul credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, introdotto dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”).

 

Ambito soggettivo e requisiti di accesso

Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione:

  • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019 (2019 per i soggetti con periodo di imposta corrispondente all’anno solare),
  • a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi deve essere effettuata mese per mese e, pertanto, può accadere che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi agevolati.

 

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto con riferimento a:

  • contratti di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • contratti di servizi a prestazioni complesse (per es. il coworking) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ai fini dell’agevolazione non rileva la categoria catastale, purché l’immobile sia effettivamente destinato allo svolgimento di un’attività imprenditoriale o professionale.

Viene inoltre chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione anche gli immobili utilizzati promiscuamente dai lavoratori autonomi, sia per l’esercizio dell’arte o professione sia per l’uso personale. In tale circostanza il credito d’imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione, sempreché il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.

 

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è calcolato applicando al canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, una percentuale pari al:

  • 60% in caso di contratto di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Come già evidenziato, l'agevolazione spetta se nel singolo mese di riferimento si è verificata una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Quindi può accadere che il beneficio spetti solo per uno dei mesi agevolati.

In caso di mancato pagamento del canone la possibilità di utilizzare il credito di imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Nell’ipotesi in cui nel canone di locazione siano pattuite anche le spese condominiali come voce unitaria, e ciò risulti dal contrato, anche queste ultime rientrano nell’importo su cui calcolare il credito di imposta.

 

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato dal locatario:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa del canone;
  • in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, indicando il codice tributo “6920” denominato “credito di imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • mediante cessione allo stesso al locatore (o concedente) o ad altri soggetti, incluse le banche, con facoltà di successiva cessione.

In caso di utilizzo diretto del credito d’imposta da parte del locatario, l’agevolazione spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa del canone si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in compensazione sia la quota compensata nel modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

Per quanto riguarda la cessione del credito, la stessa, sarà possibile effettuarla fino al 31 dicembre 2021. L’acquirente del credito di imposta lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente quindi, sia in dichiarazione che in compensazione senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili. La quota di credito non utilizzata dall’acquirente del credito nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Il credito d’imposta può essere ceduto al locatore a titolo di pagamento del canone: in tal caso il credito di imposta compete anche in assenza di pagamento “ordinario” del canone, fermo restando che il conduttore deve corrispondere al proprietario dell’immobile un importo pari alla differenza tra il canone dovuto e il credito ceduto. Ad esempio, nel caso di un canone pari a 1.000 euro, il pagamento nei confronti del locatore potrà essere effettuato per 600 mediante cessione del credito e per 400 in denaro.

Le modalità attuative della cessione del credito di imposta saranno stabilite mediante un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si segnala altresì che il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires e al valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, né ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi;
  • non è soggetto al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU, né al limite generale di compensazione annuo pari a 700.000 euro che per il 2020 è stato elevato a 1.000.000 di euro dal Decreto Rilancio;
  • non è cumulabile con il credito d’imposta per negozi e botteghe previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia.

 


Referenti

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