Credito d’imposta per le società benefit
Dal 19 maggio al 15 giugno 2022 sarà possibile presentare istanza telematica dal sito del Ministero dello sviluppo economico.
Suggerimento n. 336/32 del 10 maggio 2022
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il decreto direttoriale 4 maggio 2022 che stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall’articolo 38 ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. “Decreto Rilancio”), in favore delle società benefit, di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2021.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
Il credito d’imposta è concesso nei limiti di 10.000 euro per beneficiario e nella misura del 50% delle seguenti spese ammissibili sostenute:
- le spese di costituzione o di trasformazione in società benefit;
- le spese notarili e di iscrizione al registro delle imprese;
- le spese di assistenza professionale e di consulenza sostenute e destinate direttamente alla costituzione o trasformazione in società benefit.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 19 maggio e fino alle ore 12.00 del 15 giugno 2022. L’ordine temporale di presentazione delle domande non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.