Credito d’imposta 4.0: come regolarizzare le comunicazioni

L’Amministrazione finanziaria analizza le conseguenze degli errori nelle comunicazioni del credito 4.0 e chiarisce gli adempimenti richiesti per la correzione.

Suggerimento n. 115/15 del 25 febbraio 2026


L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 40/2026, fornisce indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0. La risposta chiarisce un principio fondamentale: i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.

Si ricorda che l’articolo 6 del Dl n. 39/2024 aveva previsto due tipologie di comunicazioni, preventiva e di completamento, in particolare:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 una comunicazione di completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente doveva prima inviare al Gse una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione.

Il caso oggetto di interpello è stato presentato da una società, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno.

La società - pur non avendo trasmesso la comunicazione preventiva e avendo compilato in modo errato la comunicazione di completamento - ha compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.

In merito alle possibilità di regolarizzazione, l’Agenzia, nella sua risposta, distingue tra la quota compensata a gennaio 2025 e quella compensata a dicembre 2024:

  • relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro;
  • diversamente, per quanto concerne la prima quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione. L’utilizzo del credito da parte della società ha costituito, pertanto, un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante. Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il versamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 (codice tributo 6936 nella sezione Erario), degli interessi al tasso legale annuo e delle sanzioni da ravvedimento.

 


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