Covid-19: le disposizioni previste per la “fase due”

Nuove disposizioni in merito alla riapertura delle attività edili.

Suggerimento n. 320/54 del 27 aprile 2020


Con il DPCM 26 aprile 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha previsto nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19.

Le misure avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane, sino al 17 maggio 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

In particolare, viene previsto che dal 4 maggio potranno riprendere le attività previste dall’Allegato 3 - implementate rispetto ai precedenti DPCM - tra cui quelle di costruzioni (codici Ateco: 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI, 42 INGEGNERIA CIVILE, 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI), di intermediazione immobiliare e di commercio all’ingrosso.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano, per i rispettivi ambiti di competenza, specifici protocolli di sicurezza, tra cui il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e allegato al DPCM del 26 aprile. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 senza necessità di alcuna comunicazione alla Prefettura.

Per quanto riguarda gli spostamenti, sono consentiti solo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio.

 


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Tags: Coronavirus