Coronavirus - Ultimi interventi normativi
Si riportano in seguito gli ultimi provvedimenti normativi di cui si evidenziano le disposizioni di interesse per il nostro settore.
Suggerimento n. 218/39 del 27 marzo 2020
- DPCM 22 marzo 2020
Come noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito, DPCM) che intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le nuove misure hanno efficacia a partire dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020.
Il DPCM sospende a decorrere dal 26 marzo 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale, prevedendo, però, una serie di eccezioni.
Premesso che per le attività commerciali, restano ferme le disposizioni emanate dai precedenti provvedimenti (DPCM 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020), per quanto concerne, invece, le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell’allegato 1 al DPCM (di seguito, Tabella), recante i codici ATECO di tali attività.
Si segnala che l’elenco dei codici di cui alla Tabella citata potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il DPCM prevede, inoltre, la prosecuzione delle seguenti attività: | |
1. | attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d); |
2. | attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d); |
3. | attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art. 1, comma 1, lettera e); |
4. | attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f); |
5. | attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g); |
6. | attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h). |
Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l’impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa.
Si precisa che, decorso il termine del 25 marzo, non sarà più possibile, per le attività oggetto di sospensione, la prosecuzione delle stesse.
È, ad ogni modo, consentita la prosecuzione di quelle attività che, seppure sospese, possono essere svolte in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).
In ogni caso, le imprese che potranno continuare a svolgere la loro attività sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. dal Governo e le parti sociali in materia di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, nonchè le linee guida per il settore edile del 24 marzo 2020 sottoscritte da CGIL, CISL, UIL e ANCE, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZE DELLE COOPERATIVE.
- Rapporto fra l’Ordinanza n. 514 del Presidente di Regione Lombardia e il DPCM del 22 marzo 2020
Si segnala l’entrata in vigore del nuovo D.L. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e contenente la disciplina che regola i rapporti giuridici fra i provvedimenti amministrativi recanti disposizioni limitative emanati dai diversi livelli di Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenti delle Regioni e Sindaci).
Con riferimento alla vigenza dei provvedimenti amministrativi già emanati (fra cui l’Ordinanza n. 514 di Regione e smi), questi rimangono in vigore ed efficaci nel limite di ulteriori 10 giorni a partire dall’entrata in vigore del D.L. 19/2020 e, pertanto, fino al 5 aprile 2020.
Inoltre, il D.L. 19/2020 prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
Mentre i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
Fra le altre disposizioni che si ritengono di interesse, si citano quelle relative alle sanzioni emanati dalle varie autorità pubbliche.
Si ricorda che, l’art. 4 del D.L. 19/2020 introduce una sanzione amministrativa, comminabile in caso di contegni contrastanti con le disposizioni degli atti amministrativi di contenimento, che prevede un minimo di euro 400 a un massimo di euro 3.000, in sostituzione della sanzione penale di cui all’art. 650 del codice penale. Tali sanzioni saranno aumentate fino a un terzo, qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenisse mediante l'utilizzo di un veicolo.
Vale la pena sottolineare che, qualora siano violate le disposizioni restrittive in ordine alla limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionale, è altresì comminabile la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.
Si evidenzia, infine, che le misure sanzionatorie aventi natura amministrativa e sostitutive di quelle penali trovano applicazione retroattiva per espressa disposizione di cui al comma 8 dell’art. 4.
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020
Il MISE, con decreto del 25 marzo 2020, ha modificato l'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, contenente l'elenco delle attività produttive consentite, disponendo ulteriori specificazioni limitative di attività produttive.
In particolare, si prevede l'arresto di tutti gli interventi di costruzione di opere idrauliche (Codice Ateco 42.91.00). Questa categoria comprende la costruzione di idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e sbarramenti e dragaggio di idrovie.
Dalla classe 42.91 è invece esclusa la gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile.
Un'altra categoria di interventi non più permessi è quella che rientra nel codice Ateco 42.99.01 (che nelle ultime bozze in circolazione era erroneamente indicato con l'inesistente codice 42.99.10) e che include la lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione (cioè a lottizzazione dei terreni per realizzare strade, infrastrutture di pubblica utilità) e consorzi di urbanizzazione e lottizzazione.
Vengono fermati dal tale provvedimento anche gli interventi che ricadono sotto il codice 42.99.09 e che include in modo residuale tutte le "Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile". Sono inclusi la costruzione di strutture per impianti industriali come raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici), lavori di costruzione (esclusi gli edifici) come impianti sportivi all'aperto stadi, campi da tennis e campi da golf (con esclusione delle piscine).