Coronavirus - DPCM del 10 aprile 2020 e Ordinanza RL n. 528 dell'11 aprile 2020
Si comunicano gli aggiornamenti relativi agli ultimi interventi legislativi in tema di emergenza sanitaria COVID-19.
Suggerimento n. 273/50 del 14 aprile 2020
In data 11 aprile 2020 e’ stato pubblicato in G.U. n. 97 il nuovo DPCM 10 aprile 2020 che abroga i decreti precedenti, mantenendo di fatto invariate le disposizioni di interesse per il nostro settore. Il nuovo DPCM ha validita’ sino al prossimo 3 maggio 2020.
In particolare, le attività economiche e dei cantieri restano sospese ad eccezione di quelle relative ai codici Ateco 42 (ingegneria civile, ad esclusione dei codici: 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione).
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto a mezzo comunicazione PEC, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, altresi’, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Dall’interlocuzione con la Prefettura di Milano, si precisa, che non e’ necessario reiterare le autorizzazioni alla Prefettura per coloro che gia’ hanno comunicato l’effettuazione delle attivita’ funzionali (lettere d) e g) DPCM 22 MARZO 2020.
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, si segnala altresì l’adozione della nuova Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, l’Ordinanza prevede l’obbligo di adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani, ogniqualvolta in cui ci si rechi al di fuori della propria abitazione. Del pari, in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Nell’Ordinanza regionale non vi sono disposizioni specifiche per il settore edile, in deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale.