Convertito in Legge il decreto Milleproroghe 2021: gli effetti sulla normativa in materia di appalti pubblici

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del Decreto-Legge n. 183/2020 (c.d. decreto Milleproroghe).

Suggerimento n. 175/11 del 4 marzo 2021


Tra le disposizioni inserite in sede in conversione all’art. 13, recante la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, si segnalano le seguenti:

  • la proroga fino al 31 dicembre 2021 della sospensione, prevista dall’art. 1, co. 10 del D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri), dell’operatività della norma c.d. “taglia riserve”, al fine di consentire agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica;
  • la proroga fino al 15 giugno 2021 delle disposizioni dell’art. 8, co. 4, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni) relative ai c.d. SAL emergenziali.

 

Si ricorda che il decreto Semplificazioni aveva previsto, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, l’adozione di un SAL c.d. “emergenziale” da parte del direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, da effettuare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (n.d.r.: 1° agosto 2020). Con la L. n. 21/2021 decreto tale facoltà è estesa a tutte le lavorazioni effettuate fino alla data del 15 giugno 2021, con obbligo di adozione del SAL entro il 30 giugno 2021.

Il pagamento dovrà avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.

In sede in conversione sono state inoltre confermate le seguenti proroghe, sempre contenute all’art. 13 del D.L. n. 183/2020 (sul punto si veda anche nostro Suggerimento n. 11/2 del 7 gennaio 2021).

In particolare,

  • fino al 30 giugno 2021, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture in deroga all’art. 105, co. 2, del D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal co. 5 del medesimo art. 105;
  • fino al 31 dicembre 2021, è sospeso l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (co. 6 dell’art. 105 e terzo periodo del co. 2 dell’art. 174, del D.lgs. 50/2016);
  • fino al 31 dicembre 2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all’art. 80 del medesimo Codice, riferite al subappaltatore;
  • fino al 31 dicembre 2021 viene prorogata la possibilità di chiedere l’anticipazione prevista dall’art. 35, co. 18, del D.lgs. 50/2016, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

 


Referenti

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