Conversione del Decreto Fiscale - Ritenute fiscali e compensazioni negli appalti
Circoscritto l’ambito di applicazione del meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti.
Suggerimento n. 603/71 del 20 dicembre 2019
Il Decreto del 26 ottobre 2019 n. 124, c.d. “Decreto Fiscale”, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, collegato alla Manovra finanziaria, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riscrive integralmente il testo inizialmente previsto in materia di versamento delle ritenute fiscali per lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti.
Come è noto (vedi ns. Suggerimento n. 530/2019) il testo iniziale del decreto prevedeva un meccanismo alquanto oneroso per il committente il quale doveva sostituirsi all’appaltatore/subappaltatore nel versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti impiegati nell’ambito degli appalti e subappalti, pubblici e privati.
Nel corso dell’iter di conversione, come sopra accennato, il testo è stato integralmente rivisto. Di seguito si riassumono i punti principali del Provvedimento sulla base del testo circolato nel corso dei lavori parlamentari non essendo al momento disponibile la versione ufficiale che sarà pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
1) PRESUPPOSTI E MODALITA’ OPERATIVE
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2020 il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, deve richiedere alle imprese appaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
A tale proposito, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici devono effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.
Inoltre, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati, entro i cinque giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’appaltatore: | |||
- | le deleghe di pagamento; | ||
- | l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente con: | ||
- | dettaglio delle ore prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio; | ||
- | l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione; | ||
- | il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente. | ||
Qualora: | |||
- | l’impresa appaltatrice o subappaltatrice non provveda alla trasmissione dei dati oppure, | ||
- | risulti omesso o insufficiente il versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, |
il committente stesso deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa) dandone comunicazione entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Laddove il committente non adempia ai suddetti obblighi, ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore/affidatarie, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento senza possibilità di compensazione.
2) ESENZIONE
Le disposizioni introdotte con il Decreto Fiscale non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunichino al committente, tramite certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (cinque giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti: | |
- | risultino in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano conseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazioni medesime; |
- | non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano scaduti e per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano accordati provvedimenti di sospensione. |
La certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui sopra.
3) COMPENSAZIONI
Si segnala che per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nell’esecuzione delle opere o servizi di cui sopra. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
IMPORTANTE: le imprese che possiedono i requisiti di esenzione sopra descritti al punto due possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione con i propri debiti fiscali, mentre tale possibilità è esclusa per tutte le imprese a cui si applica il meccanismo introdotto dal decreto fiscale.
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Il Provvedimento risultante dalla conversione in Legge, seppur migliorativo rispetto alla formulazione iniziale, presenta molti importanti problemi interpretativi.
Per questo Ance ha chiesto di rinviare l’applicazione anche perché inattuabile in mancanza di modelli F24 separati per ogni singolo cantiere.
Sarà nostra cura aggiornare le imprese associate alla luce della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale e di eventuali chiarimenti.
Si allegano slide riepilogative redatte dagli uffici Ance.