Conversione del D.l. Liquidità - Misure urgenti in materia di accesso al credito

La legge di conversione amplia le caratteristiche delle misure introdotte dal DL Liquidità, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla garanzia del Fondo per permettere a chi svolge attività d’impresa di reperire la liquidità necessaria per far fronte all’emergenza in atto.

Suggerimento n. 496/14 del 19 giugno 2020


È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la L. 40/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

La misura, come è noto, prevede il rilascio da parte del Fondo di una garanzia gratuita e automatica pari al 100% sui nuovi finanziamenti concessi in favore delle PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Tra le modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia, apportate dalla legge di conversione, si evidenziano:

  • l’importo non superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio o dell’ultima dichiarazione, fino a un massimo di 30.000 euro per impresa (prima era 25.000 euro), che si può ripartire su più finanziamenti e su più banche, ma mai superarlo;
  • l’estensione della durata del finanziamento fino a 120 mesi (prima era 72 mesi) con un pre-ammortamento di 24 mesi.

L’Istituto di credito applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, comunque non superiore a un parametro prefissato, che ad oggi si aggira intorno al 1,80%-1,90%.

Esaurito il plafond dei 30.000 euro garantiti al 100%, resta comunque ferma la possibilità per l’impresa di chiedere ulteriori garanzie con copertura inferiore al 100% avvalendosi delle altre forme di copertura consentite dalla normativa che disciplina l’intervento del Fondo e comunque nei limiti previsti da quelle stesse forme di copertura e dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti.

I beneficiari della misura vengono ampliati comprendendo associazioni professionali e società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Si precisa che i finanziamenti già concessi, prima della conversione in legge del DL Liquidità, possono essere rivisti chiedendo l'adeguamento alle nuove condizioni.

 


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