Contributo alla Cassa Edile per anzianità professionale edile (APE) - Minimale di versamento
A partire dalla denuncia relativa al prossimo mese di maggio (versamento entro il 30 giugno 2016) il contributo APE non potrà essere, per ciascun lavoratore, inferiore ad euro 35,00 mensili.
Suggerimento n. 202/32 del 27 aprile 2016
In data 6 aprile 2016, le Parti sociali nazionali - in applicazione delle previsioni in tema di anzianità professionale edile (APE) contenute nel c.c.n.l. 1° luglio 2014 e nel Regolamento del Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile (FNAPE), approvato in data 14 aprile 2015 (cfr. il nostro Suggerimento n. 66/2015) - hanno concordato che, a partire dalla denuncia mensile alla Cassa Edile relativa al mese di maggio 2016, il contributo dovuto per la gestione APE non può essere inferiore a 35,00 euro mensili per ciascun operaio iscritto.
Pertanto, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo inferiore al minimale sopra indicato, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento del contributo nella misura di 35 euro mensili. Qualora, invece, dal calcolo ordinario scaturisca un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione.
Come previsto dall’accordo nazionale del 14 aprile 2015, la norma sul contributo minimo non si applicherà nei seguenti casi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione guadagni, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
In proposito, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con la circolare n. 12/2016, ha precisato che, trattandosi di un contributo minimo non riferito al numero delle ore denunciate ma a valutazioni effettuate dalle Associazioni nazionali, il medesimo deve essere comunque interamente versato per tutti gli operai presenti in denuncia, con le uniche eccezioni sopra riportate, che devono quindi intendersi tassative.