Contratto Collettivo Provinciale di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) 2023 - Procedura aziendale obbligatoria di verifica dei parametri
Si riassume la procedura aziendale obbligatoria di verifica dei parametri che si rende necessaria a seguito del riconoscimento a livello territoriale dell’EVR per l’anno 2023, avvenuto con accordo sindacale datato 28 marzo u.s., depositato il successivo 31 marzo.
Suggerimento n. 216/41 del 4 aprile 2023
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 200/2023), per l’anno in corso la verifica dei parametri territoriali relativi alla disciplina dell’EVR, prevista dal contratto integrativo per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza del 24 maggio 2022, ha dato esito positivo e, pertanto, laddove dovuto, tale importo deve essere erogato secondo i rispettivi valori indicati nelle tabelle allegate al citato Suggerimento, avendo a riferimento le ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.
Peraltro, per l’anno 2023 è stata fissata al 5% la misura dell’imposta sostitutiva che può essere applicata anche all’EVR 2023, sempreché tale importo rispetti il limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 ed il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2022 (anno precedente a quello di percezione delle somme) ad euro 80.000,00; anche ai fini della tempestiva applicazione dell’agevolazione fiscale in parola, è necessario attenersi alla procedura di verifica aziendale prevista dal contratto integrativo sopra citato.
Ciò premesso, riteniamo utile riepilogare i passaggi operativi inerenti la procedura di verifica dei parametri aziendali che, stante la sussistenza dei presupposti, deve essere attivata quanto prima, e comunque entro il 30 ottobre p.v., per poter legittimamente non erogare o erogare in misura ridotta (65% della misura intera) l’EVR 2023, precisando che fino alla presentazione dell’autodichiarazione aziendale l’impresa dovrà comunque erogare l’EVR in misura piena.
1. |
Verificare l’andamento dei due parametri aziendali (ore denunciate in tutte le Cassa Edili, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni, e volume di affari IVA) rapportando il triennio 2020/2021/2022 rispetto al triennio 2019/2020/2021. Nel caso di azienda con soli impiegati, il riferimento è alle ore lavorate così come registrate sul Libro unico del lavoro. |
2. |
Se entrambi i parametri sono positivi: erogazione dell’EVR 2023 in misura piena senza che l’impresa debba provvedere ad ulteriori adempimenti e/o comunicazioni |
3. |
Se un solo parametro è negativo: è dovuto l’EVR 2023 in misura ridotta pari al 65% del valore pieno (i valori ridotti sono contenuti nelle apposite tabelle allegate al Suggerimento n. 200/2023) |
4. |
Se entrambi i parametri sono negativi: non è dovuto l’EVR 2023 |
Nei casi 3. e 4., occorre predisporre l’autodichiarazione aziendale a cui deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione probatoria per i trienni di riferimento:
- documento relativo alle ore denunciate presso le Casse Edili (per la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sarà reperibile un apposito certificato nell’area privata “Servizi on-line”) o registrate sul Libro unico del lavoro, nel caso di impresa con soli impiegati;
- estratto della dichiarazione annuale IVA - quadro VE50 per volume di affari.
L’autodichiarazione deve essere trasmessa via PEC agli indirizzi assimpredil.sindacale@pec.ance.it e datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it.
Premesso che l’Associazione renderà note alle Organizzazioni sindacali le autodichiarazioni aziendali pervenute, ricordiamo che l’EVR 2023 deve essere erogato in misura piena in caso di mancato rispetto o di mancata attivazione della predetta procedura aziendale nonché di mancata partecipazione all’eventuale confronto richiesto dalle Organizzazioni sindacali (confronto richiedibile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Assimpredil Ance).
Precisiamo, infine, che l’eventuale erogazione dell’EVR 2023, da parte di un’impresa non obbligata, in tutto o in parte, a tale riconoscimento, comporta l’impossibilità di applicare l’imposta sostitutiva, per l’anno in corso, pari al 5%.