Contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili - Periodicità triennale per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori sulla sicurezza

Il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, deve essere effettuato ogni tre anni.

Suggerimento n. 71/20 del 26 gennaio 2023


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 181 del 15 marzo 2022 per ricordare che, con l’applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia, sottoscritto dalle Parti Sociali il 3 marzo 2022, è stata definita una diversa periodicità di aggiornamento della formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il CCNL, infatti, stabilisce all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato Accordo Stato Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.

La mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del contratto.

Pertanto:

  • per i lavoratori, operai o impiegati, che hanno aggiornato la formazione base dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL (1° marzo 2022) la scadenza del nuovo aggiornamento è già prevista su base triennale;
  • per i lavoratori, operai o impiegati, che, invece, hanno aggiornato la formazione base in un momento anteriore al 1° marzo 2022, la scadenza dell’aggiornamento resta quella originariamente prevista, ossia quinquennale. In questo caso, sarà il secondo aggiornamento che dovrà essere calendarizzato su base triennale.

Si ricorda che la nuova norma contrattuale non riguarda la formazione dei dirigenti o dei preposti stabilita dall’accordo Stato Regioni del 2011 (attualmente in vigore nelle more dell’adozione di un nuovo accordo previsto all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Resta inteso che l’aggiornamento della formazione per questi ultimi comporta un credito formativo che assolve anche l’obbligo di aggiornare la formazione base per lavoratori (operai o impiegati) edili.

 


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