Contratti internazionali - Attestazione da parte delle Camere di Commercio di sussistenza di causa di forza maggiore per COVID-19

Il Ministero dello Sviluppo economico ha assegnato alle Camere di commercio il compito di attestare la causa di forza maggiore in caso di ritardi nelle consegne internazionali, tutelando in questo modo le imprese alle quali oggi l'emergenza sanitaria non consente di rispettare i contratti di fornitura nei confronti di clienti esteri.

Suggerimento n. 238/13 del 1° aprile 2020


Su sollecitazione delle imprese che operano con contratti di fornitura nel mercato internazionale, il 25 marzo u.s. il Ministero dello sviluppo Economico ha indirizzato all’Unioncamere e alle singole Camere di Commercio italiane una circolare, con la quale dispone che le Camere di Commercio rilascino alle imprese richiedenti una specifica dichiarazione in lingua inglese, che attesta la ricorrenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le restrizioni imposte dalla normativa nazionale italiana per contenerla.

Le clausole presenti in molti contratti di fornitura stipulati con l’estero comportano infatti la necessità di produrre una specifica attestazione per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni. L'obiettivo del MISE è quello di prevenire danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi già sostenuti.

Le imprese richiedenti dovranno previamente dichiarare alla Camera di commercio di non aver potuto assolvere nei tempi previsti gli obblighi contrattuali internazionali assunti, con conseguente esonero della responsabilità da inadempimento che verrà invocato verso il contraente estero, proprio a seguito delle restrizioni imposte dall’autorità governativa Italiana, per motivi dunque imprevedibili ed indipendenti dalla volontà e capacità aziendale. Di questa previa dichiarazione dell’impresa, rilasciata sotto esclusiva responsabilità dell’impresa stessa, verrà puntualmente dato atto nella dichiarazione della Camera di Commercio.

Al link seguente è consultabile la circolare del Mise del 25 marzo: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-marzo-2020-attestazione-covid.pdf

Cliccando sul seguente link troverete inoltre le specifiche istruzioni per le modalità di richiesta alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, nonché la bozza in lingua inglese della dichiarazione che la Camera di Commercio, a richiesta, rilascerà: https://www.milomb.camcom.it/attestazioni-camerali-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19

A questo proposito, tenuto conto che l’attuale periodo decorrente dal 23 marzo e con termine al 3 aprile 2020 per la vigenza delle misure restrittive adottate con il DPCM 22 marzo 2020 verrà con certezza prorogato, occorrerà che la dichiarazione sia opportunamente completata con eventuali provvedimenti sopravvenuti di proroga.

Si rammenta che detta attestazione rilasciata dalle Camere di Commercio ha un’utilità esclusiva per i contratti internazionali, vale a dirsi per quei contratti i cui contraenti sono stabiliti in Paesi diversi, non anche per i contratti inerenti il nostro mercato interno.

Per le conseguenze contrattuali dell’invocazione della causa di forza maggiore, verso il contraente estero, si rimanda ovviamente alla disciplina specifica contenuta nei singoli contratti internazionali in essere.

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento si precisa che la definizione di Forza maggiore nei contratti internazionali, i suoi ambiti di applicazione alle tipologie contrattuali, nonché le modalità di attivazione sono disciplinate in particolare dalla Convenzione di Vienna del 1980 (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci , recepita in Italia con la legge 765 dell’11 dicembre 1985); in applicazione di detta Convenzione, la Camera di Commercio internazionale (ICC) ha elaborato fin dal 2003 alcune clausole standard adottate comunemente in varie tipologie di contratti internazionali; dette clausole, nel corrente mese di Marzo 2020, in piena emergenza epidemiologica, sono state aggiornate con una versione più attuale, da inserire nei futuri contratti internazionali citati.

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: https://iccitalia.org/2020/03/new-clausole-force-majeure-e-hardship-icc-2020/


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Coronavirus