Conguaglio per assistenza fiscale - comunicazione diniego 730

Attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’applicativo che consente ai sostituti di imposta di comunicare il rifiuto dei modelli 730-4 relativi ai contribuenti per i quali non sono tenuti ad effettuare il conguaglio.

Suggerimento n.375/52 del 15 luglio 2019


Qualora il sostituto di imposta riceva dei prospetti di liquidazione relativi a rapporti di lavoro mai esistiti o cessati prima della data di avvio della presentazione del modello 730, dovrà comunicare apposito diniego agli uffici finanziari. La comunicazione deve essere inviata entro  cinque giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili, attraverso la procedura presente nell’area autenticata alla sezione “Comunicazioni – Modelli 730-4”, dei canali telematici Entratel o Fisconline.

Le informazioni richieste sono: motivazione del diniego, dati che individuano contribuente e sostituto, numero di protocollo assegnato dalle Entrate al file complessivo dei 730-4 contenente anche quello respinto, protocollo della dichiarazione trasmessa dal Caf o dal professionista. L’Agenzia delle Entrate, ricevuto il diniego, comunicherà i dati dei contribuenti interessati a chi ha prestato l’assistenza fiscale, Caf o professionista, e questi ultimi avvertiranno i contribuenti del mancato conguaglio da parte del loro sostituto perché possano presentare il 730 integrativo.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato direttamente via web la propria dichiarazione dei redditi, il sostituto che riceve il risultato contabile, se non è tenuto ad operare il conguaglio, comunica in via telematica all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio, in modo tale da consentire agli uffici finanziari di darne comunicazione al contribuente telematicamente con avviso nell’area autentica e via e-mail.


Referenti

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