Congruità - Aggiornamento FAQ CNCE
La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) ha parzialmente riscritto ed integrato una FAQ tecnico/operativa in tema di accordi quadro.
Importante | Suggerimento n. 549/111 del 18 dicembre 2024
La CNCE, in data odierna, ha reso noto l’aggiornamento della FAQ n. 1.1 relativa agli accordi quadro.
Riportiamo di seguito il testo integrale della predetta FAQ evidenziando le parti modificate rispetto alla precedente versione.
“Come bisogna comportarsi nei casi di stipula di accordi quadro? E nei casi di accordo quadro stipulato anteriormente al 1° novembre 2021 che viene però eseguito attraverso affidamenti successivi a quella data?
Nella fase di avvio e nelle more di eventuale diversa indicazione da parte degli organi istituzionali competenti, si dovrà procedere all’inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell’accordo quadro indicando in CNCE_Edilconnect anche il CIG dell’accordo quadro.
Diversamente, nei soli accordi quadro di manutenzione, potrà essere inserito un unico cantiere per ogni accordo quadro, accorpando tutte le lavorazioni relative ai singoli contratti applicativi di importo unitario fino a 10.000 euro. Per tale cantiere dovrà essere inserito in CNCE_Edilconnect, oltre al Cig dell’accordo quadro, anche il Cig dei singoli contratti applicativi. Ogni 4 mesi a decorrere dalla data di apertura del cantiere, il sistema richiederà automaticamente la verifica di congruità sulla somma dei valori dei contratti applicativi inseriti e giunti al termine nel predetto periodo.
I contratti applicativi di manutenzione di importo superiore ai 10.000 euro dovranno, invece, essere inseriti seguendo le indicazioni del primo capoverso della presente faq.
Nei casi di accordi quadro stipulati anteriormente al 1° novembre 2021, saranno comunque oggetto di congruità i singoli contratti applicativi la cui denuncia di nuovo lavoro sia effettuata a partire dalla predetta data.”
Ricordiamo che è sempre possibile consultare tutta la documentazione aggiornata relativa alla disciplina della congruità cliccando qui.