Conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria INPS - Trasmissione flusso UNIEMENS - Necessaria attribuzione del codice di autorizzazione “1R”

L’INPS, con il messaggio n. 2078/2016, ha previsto l’impossibilità di trasmettere denunce UNIEMENS, a partire da quella relativa al mese di giugno 2016, che riportino versamenti al Fondo di Tesoreria INPS in assenza del codice di autorizzazione “1R”.

Suggerimento n. 240/35 del 17 maggio 2016


Come noto, le imprese che occupano 50 o più dipendenti sono obbligate a trasferire il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e non destinato ad una forma pensionistica complementare al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (c.d. “Fondo di Tesoreria INPS”), istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS.

In particolare, sono tenute ad operare il trasferimento del TFR al “Fondo di Tesoreria INPS”:

a)     le imprese già esistenti al 31 dicembre 2006, la cui media annuale dei lavoratori subordinati in forza nell’anno 2006 o nel minor periodo, se hanno iniziato l’attività nel corso dello stesso anno, sia pari o superiore a 50 addetti;
b)

le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, la cui media annuale dei lavoratori subordinati in forza nell’anno solare (1° gennaio/31 dicembre) di inizio attività o nel minor periodo, se hanno iniziato l’attività nel corso dello stesso anno, sia pari o superiore a 50 addetti.

Il risultato (presenza di 50 o più addetti) vale per tutti gli anni successivi, anche se l’impresa riduce o incrementa il personale;

c) inoltre, gli obblighi verso il Fondo di Tesoreria INPS competono ai datori di lavoro interessati da operazioni societarie (es. acquisizione o cessione di ramo d’azienda, fusione per incorporazione, ecc.) o da cessioni di contratto che comportino il passaggio di personale da un datore di lavoro soggetto all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS ad un datore di lavoro non tenuto a tale obbligo, con esclusivo riguardo al solo personale trasferito.

In tale ipotesi, il datore di lavoro subentrante è tenuto ad effettuare, per i soli dipendenti provenienti dal datore di lavoro obbligato: il versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS; la rivalutazione, annua o alla cessazione del rapporto di lavoro, delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria INPS; il versamento dell’imposta sostitutiva (11%) che grava sulla rivalutazione del TFR (v. nostro Suggerimento n. 366/2009).

Tutto ciò premesso, rendiamo noto che l’INPS, con il messaggio n. 2078/2016, ha precisato che, in tutti i casi in cui si realizzino le condizioni previste dalla legge n. 296/2006 per l’insorgenza dell’obbligo del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (cioè, nelle ipotesi da a) a c) sopra indicate), le aziende, a decorrere dal mese di competenza di giugno 2016, potranno operare tramite la denuncia UNIEMENS solamente se ad esse sia stato precedentemente attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) “1R”. Qualora ne siano sprovviste, tali aziende dovranno richiederne tempestivamente l’attribuzione da parte della Sede INPS competente, con decorrenza dall’insorgenza del relativo obbligo.


Referenti

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