Comune di Milano: individuazione di aree o singoli immobili da escludere dall’applicazione dell’art. 11 comma 5 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e modulazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione

Al fine della rigenerazione urbana, le recenti modifiche alla Legge Regionale 12/2005 consentono ai Comuni di incrementare l’indice di edificabilità massimo e ridurre il contributo di costruzione. È prevista, in particolare, una riduzione degli oneri di urbanizzazione pari al 15% per i soggetti non responsabili della contaminazione che effettuano la bonifica degli edifici e dei suoli contaminati.

Suggerimento n. 964/65 del 22 dicembre 2020


Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la Legge Regionale n. 12/2005, così come modificata dalla Legge Regionale 18/2019, all’art.11 comma 5, consente un incremento dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo previsto dal Piano di Governo del Territorio fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale (di cui al ns. Suggerimento n. 662/44 del 4 settembre 2020).

Ogni Comune Lombardo ha la facoltà di modulare tale incremento: il medesimo comma, infatti, prevede che le Amministrazioni locali possano escludere aree o singoli immobili dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni con motivata deliberazione del Consiglio Comunale ed in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica.

Con ulteriore modifica all’articolo 43, comma 2 quinquies, la Legge Regionale n. 12/2005 ha, inoltre, assegnato ai Comuni la facoltà di modulare la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione per gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana che soddisfino i criteri approvati con D.G.R. n. XI/3509 del 05.08.2020 (criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione).

In applicazione del rinnovato dettato regionale, il Comune di Milano, con deliberazione n. 55 del 13/11/2020 (allegata alla presente) ha pertanto deliberato in merito all’individuazione di aree o singoli immobili da escludere dall’applicazione dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., nonché in merito alla modulazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 2-quinquies, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..

 

Incremento volumetrico del 20% (ai sensi dell’art. 11 comma 5 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.)

La Delibera consigliare ha escluso una applicazione generalizzata dell’incremento volumetrico. In virtù delle particolari caratteristiche di elevata accessibilità e di una diffusa necessità di rigenerazione del tessuto urbano, vengono individuati 5 specifici ambiti in riferimento ai quali potrà trovare coerenza l’incremento dell’indice di edificabilità massimo ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale 12/2005.

Potranno godere di un incremento volumetrico del 20%, nonché di una deroga all’altezza massima consentita (laddove prevista dal PGT di Milano), gli interventi edilizi volti alla rigenerazione urbana nei seguenti ambiti:

  • Certosa: ambito compreso tra via Triboniano, la linea ferroviaria Certosa-Villapizzone, via Varesina, via Ermenegildo Cantoni, via Angelo Brunetti, piazzale Cacciatori delle Alpi, via Espinasse, piazzale Santorre di Santarosa, via Vittorio Locchi, via Giovanni da Udine, viale Certosa, piazzale ai Laghi, via Barnaba Oriani, via Mario Pannunzio, pertinenze a sud e a est di piazzale Cacciatori delle Alpi, via Angelo Brunetti, via Alassio (Allegato “B” della Delibera Consigliare);
  • Lambrate: ambito compreso tra via Pordenone, via Ludovico d’Aragona, via Ronchi, via Staro (ad esclusione del complesso residenziale individuato come Ambito dal Disegno Urbano Riconoscibile lungo via Bellincione), via Maniago, via Durazzo, via Crescenzago, via Rombon, via Predil, via Rodano, rilevato ferroviario (Allegato “C” della Delibera Consigliare);
  • Corvetto/Rogoredo: ambito compreso tra via Sulmona, via Vincenzo Toffetti, via Paolo Pallia, via Giovanni Battista Cassinis, via privata Eugenio Brizi, via Carlo Boncompagni, via Giuseppe Avenzana, via Enrico Caviglia (Allegato “D” della Delibera Consigliare);
  • Piazza Maggi: ambito compreso tra piazza Gian Antonio Maggi, cavalcavia Giovanni Schiavoni, Alzaia naviglio Pavese, via Don Rodrigo, via privata Renzo e Lucia (Allegato “E” della Delibera Consigliare);
  • Segesta/San Siro: ambito compreso tra piazzale Segesta, via Mariotto Albertinelli, via Carlo Dolci, via Daniele Ricciarelli, via Matteo Civitali, via Pier Alessandrio Paravia (Allegato “F” della Delibera Consigliare).

 

Modulazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione (dell’art. 43 comma 2-quinquies della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.)

In applicazione della rinnovata norma regionale sul Contributo di costruzione, la D.G.R. n. XI/3509 del 05.08.2020, per ciascuna delle finalità e dei criteri individuati, ha previsto delle percentuali di riduzione degli oneri di urbanizzazione.

La stessa norma regionale ha comunque stabilito che i Comuni possono azzerare tali riduzioni (rendendo pertanto inapplicabile la diminuzione) ad eccezione di alcune fattispecie di intervento, individuate dalla DGR stessa, per le quali sono comunque previste percentuali minime di riduzione del contributo di costruzione:

  • riduzione del 5%: rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
  • riduzione del 15%: bonifica degli edifici e dei suoli contaminati nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione (tale riduzione è alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell'articolo 44);
  • riduzione del 5%: l'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.

 

Ai fini delle necessarie verifiche, il titolo abilitativo o l’istanza per il rilascio del titolo che dà accesso alla riduzione del contributo di costruzione per le finalità individuate deve essere accompagnato, oltre che dalla necessaria documentazione amministrativa e di progetto, anche dalla ulteriore documentazione tecnica, nonchè da una asseverazione del progettista, o altro tecnico abilitato, che dimostri, per ciascuna delle finalità perseguite nel progetto, il raggiungimento delle finalità indicate, nonché da idonea documentazione finalizzata a dimostrare che per il medesimo intervento non si usufruisce di un finanziamento pubblico.

Al termine dell’esecuzione dei lavori, il raggiungimento delle finalità dichiarate in sede progettuale dovrà essere dimostrato da apposita relazione asseverata dal Direttore dei Lavori, che accompagnerà la Segnalazione Certificata di Agibilità e/o la fine lavori a seconda del tipo di intervento.

L’avente titolo che intende fruire delle riduzioni dovrà prestare, entro la scadenza del pagamento degli importi in unica soluzione o della 1° rata in caso di rateizzazione, idonea garanzia di importo pari a quella della riduzione prevista, incrementato dell’importo corrispondente all’interesse legale calcolato dalla data di efficacia a quella di scadenza del titolo abilitante l’esecuzione delle opere. La garanzia verrà svincolata ad avvenuta presentazione dell’asseverazione del raggiungimento dei criteri come indicato al punto precedente.

 

 


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