Comune di Milano: disposizioni in merito al recupero dei piani terra

Il Consiglio Comunale ha approvato le disposizioni relative all’applicazione della Legge Regionale 18/2019 concernenti il recupero dei piani terra esistenti.

Suggerimento n. 530/52 del 2 agosto 2021


Nell’attesa della pubblicazione della delibera consiliare sull’Albo Pretorio, si avvisa che il Consiglio Comunale ha approvato le disposizioni in merito al recupero dei piani terra esistenti ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18.

I vani e i locali al piano terra possono essere recuperati ad uso esclusivamente residenziale, terziario o commerciale e le altezze minime sono quelle previste dalla normativa igienico sanitaria per le specifiche destinazioni d’uso dei vani e dei locali. Per esigenze di tutela paesaggistica, igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, la delibera individua alcune situazioni in cui non vengono applicate disposizioni di legge.

 

Esclusioni

Il provvedimento esclude le aree e gli immobili ricadenti nelle seguenti casistiche: portici, gallerie pedonali o superfici anche solo parzialmente aperte; spazi destinati a parcheggio, sosta e manovra dei veicoli; spazi di accesso agli edifici e agli immobili e alle relative pertinenze; i vani e locali soggetti a servitù di uso pubblico; i vani e locali realizzati per interesse pubblico o generale; gli immobili compresi nelle fasce di rispetto del reticolo idrogeologico e nelle fasce di rispetto dei pozzi di captazione ad uso idropotabile; gli spazi destinati a locale rifiuti.

Sono esclusi dall’applicazione della legge anche gli immobili già oggetto di specifica disciplina del Piano dei Servizi del vigente PGT e gli spazi già oggetto di convenzioni con il Comune di Milano, dal momento che la riduzione delle superfici destinate a servizi di interesse pubblico o generale influirebbe sull’interesse collettivo legato alle dotazioni territoriali.

L’applicazione della norma regionale sul recupero dei piani terra è comunque esclusa per le parti del territorio soggette a operazioni di bonifiche, in assenza di conformità ambientale all’uso proposto. Tra le altre indicazioni stabilite dalla delibera, l’obbligo di nulla osta dalle competenti Amministrazioni preposte in caso di immobili sottoposti a vincolo di tutela e la non trasferibilità delle superfici di piani terra recuperati ai sensi della Legge Regionale.

 


Referenti

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