Comune di Milano: aggiornamento dei valori di monetizzazione

Approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi.

Suggerimento n. 541/72 del 13 dicembre 2024


L’istituto della monetizzazione risponde all’obiettivo di garantire l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale di risorse economiche da indirizzare verso le scelte programmatorie dalla stessa operate, nell’ambito delle trasformazioni edilizie che non consentirebbero il reperimento di aree a standard di adeguate estensione e localizzazione.

Come risulta, infatti, dalla formulazione dell’art. 46 della L.R. n. 12/2005, la monetizzazione è un meccanismo alternativo e residuale rispetto alla cessione delle aree, il cui utilizzo è rimesso alla valutazione discrezionale del Comune.

A tal fine, con deliberazione n. 1512 del 6 dicembre 2024, la Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi.

I nuovi criteri hanno stabilito che tale monetizzazione di aree, in quanto alternativa alla cessione, richiede che il valore debba essere contestualizzato all’ambito di intervento: in coerenza con la perimetrazione adottata ai fini dell’applicazione degli oneri di urbanizzazione, la Delibera di Giunta prende a riferimento la suddivisione del territorio comunale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate in 41 zone omogenee.

Per ciascuno degli ambiti omogenei sono stati individuati i valori minimi e massimi, in particolare:

  • Il valore minimo di monetizzazione rappresenta il valore di acquisizione mediante esproprio di un’area urbana libera (ai sensi dell’art. 37 comma 1 del d.P.R. n. 327/2001), a cui compete un indice di edificabilità territoriale pari a 0,35 mq/mq, da utilizzare con riferimento ai casi di mero cambio di destinazione d’uso senza incremento di superficie lorda (SL), quale definito già con determina dirigenziale n. 10623 del 13 novembre 2024 dell’Area Pianificazione Attuativa 2.
  • Il valore massimo di monetizzazione, corrispondente ad una maggiorazione del 14% del valore minimo di cui al precedente punto, rappresenta l’utilità economica conseguita dall’operatore per effetto della mancata cessione delle aree a standard e viene applicato in tutti i casi diversi da quelli sopra indicati (cambio di destinazione d’uso senza incremento di SL).
  • Nel caso dei Piani Attuativi e di Permessi di Costruire convenzionati, ai sensi dell’articolo 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, il valore di monetizzazione dovrà essere determinato da apposita perizia estimativa predisposta dai competenti uffici dell’Amministrazione comunale ovvero tramite altri enti o soggetti pubblici competenti inclusa l’Agenzia delle Entrate.

Referenti

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