Codice della crisi di impresa – Obbligo organo di controllo nelle S.R.L.
Ridotte le soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità imitata.
Suggerimento n. 128/20 del 26 febbraio 2019
Il D.Lgs. 14/2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n. 6) riforma la disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza disponendo, oltre a modifiche agli assetti di governance aziendale nell’ambito delle società per azioni e nell’ambito delle srl finalizzate alla rilevazione tempestiva della crisi, la riduzione delle soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore con un’estensione significativa del perimetro dei soggetti interessati.
In particolare, il decreto in commento, modificando l’articolo 2477 del Codice Civile, dispone l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata nei seguenti casi: | ||
a) | se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; | |
b) | se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; | |
c) | in caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: | |
- | due milioni di attivo patrimoniale; | |
- | due milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni; | |
- | dieci dipendenti occupati in media durante l’esercizio. |
Invece in precedenza in base alla normativa ante D.Lgs. 14/2019 l’obbligo di nomina dell’organo di controllo scattava con il superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi: | |
- | 4.400.000 di attivo patrimoniale; |
- | 8.800.000 di ricavi; |
- | 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. |
Il nuovo obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore scatterà con il superamento anche di uno solo dei limiti per due esercizi consecutivi mentre l’obbligo di nomina cesserà quando per tre esercizi consecutivi la società non abbia superato alcuno dei predetti limiti.
La modifica normativa entra in vigore dal 16 marzo 2019 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).
Le società già costituite alla data di entrata in vigore della norma, verificata la sussistenza dei requisiti, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo o lo statuto alle nuove disposizioni entro nove mesi dalla predetta data.
Con riferimento ai nuovi limiti dimensionali, il monitoraggio dovrà riguardare i due esercizi antecedenti la scadenza per l’adeguamento degli statuti.
Si rammenta che nelle società a responsabilità limitata, l’incarico di revisione dei conti può essere attribuito al collegio sindacale, al sindaco unico, ad un revisore persona fisica o, da ultimo, ad una società di revisione.