Codice della Crisi di Impresa: nomina degli organi di controllo nuovi requisiti

Obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l. che hanno superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: quattro milioni di attivo dello stato patrimoniale, ovvero quattro milioni di ricavi, ovvero venti dipendenti occupati in media in ogni esercizio.

Suggerimento n.341/51 del 4 luglio 2019


Come è noto il Codice della Crisi di Impresa, oltre ad aver introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, prevede l’obbligo di nomina dell’organo di controllo per tutte le società a responsabilità limitata che raggiungono particolari parametri.

Con la legge di conversione al D.L. 32/2019 “Sblocca cantieri” (L. n. 55/2019 pubblicata sulla G.U. del 17 giugno 2019 n. 140), sono stati innalzati i parametri, originariamente previsti (vedi ns. suggerimento n. 128/20 del 26 febbraio 2019) per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl.

In particolare, la nomina dell’organo di controllo diventa obbligatoria nell’ipotesi in cui la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

  • - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Resta fermo che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cesserà quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei tre predetti limiti.

Con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Le Srl che, superando i limiti previsti dal D.Lgs. 14/2019, abbiano invece già provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore e che, dopo le modifiche della L. 55/2019, si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.

A tal riguardo si ricorda che, mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”, in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa” e che “la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”.


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