CNCE - Avvio della verifica di congruità della manodopera - Promemoria regole Cassa Edili

In vista dell’avvio della verifica della congruità della manodopera nei lavori edili fissata al 1° novembre 2021 con riferimento ai lavori denunciati da tale data, la CNCE riassume alcuni importanti principi stabiliti a livello nazionale.

Suggerimento n. 612/98 del 27 settembre 2021


La CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili), con una recente nota, ha ricordato a tutte le Casse Edili la necessità di garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dalle Parti Sociali nazionali, anche al fine di garantire l’omogeneità dei comportamenti a livello nazionale.

Segnaliamo di seguito le principali indicazioni rivolte alle Casse Edili ma di diretto interesse per le imprese.

In primo luogo, è stato ricordato il principio del rispetto delle ore in base al quale:

  1. condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore - lavorate e non - non inferiore a quello contrattuale;
  2. la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;
  3. il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.

In merito, la CNCE ha ricordato in particolare le seguenti esimenti rispetto alla verifica delle ore:

  • permessi non retribuiti”: fino a un massimo di 40 ore annue per anno civile;
  • permessi retribuiti”: fino a un massimo di 88 ore annue, da utilizzare non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione;
  • ferie”: fino a un massimo di 160 ore per anno solare.

Nel caso di superamento dei predetti limiti, la Cassa Edile chiede chiarimenti all’impresa, così come nel caso in cui le ore non lavorate siano imputate, a titolo esemplificativo, ad “assenza ingiustificata”.

Qualora l’impresa non fornisca spiegazioni esaurienti sul mancato rispetto dell’orario contrattuale, la Cassa Edile richiederà il pagamento di accantonamenti e contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese, pena la segnalazione di irregolarità nella Banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI).

La CNCE ricorda, inoltre, che la sospensione di attività deve essere comunicata tempestivamente dall’azienda alla Cassa Edile competente, con la denuncia relativa al mese di inizio della sospensione.

Altra circostanza segnalata dalla CNCE riguarda le imprese che non hanno cantieri attivi la cui iscrizione alla Cassa Edile dovrà indicare la causa del mancato invio delle denunce e l’impegno a procedervi non appena iniziata un’attività con dipendenti operai.

Infine, i casi di mancato rispetto della disciplina contrattuale sulla trasferta (ossia di versamento a Cassa Edile diversa da quella prevista per contratto) potranno essere segnalati dalle Casse alla stessa CNCE per le verifiche del caso.


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