Cessione del credito e sconto in fattura - Codici tributi per la compensazione
Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta derivante dal superbonus 110% e da tutti gli altri bonus fiscali ammessi alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Suggerimento n. 3/1 del 4 gennaio 2021
Come è noto, l’articolo 121, comma 1, del c.d. “Decreto Rilancio” prevede che i soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono spese per alcune tipologie di interventi, successivamente elencati, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Si ricorda che le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di: | |
1) | recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 917/1986); |
2) | efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus); |
3) | adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus); |
4) | recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate); |
5) | installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus); |
6) | installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus). |
Al fine di consentire ai fornitori ed ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti di imposta, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione ministeriale n. 83/E del 28 dicembre 2020 ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare con modello F24, dal 1° gennaio 2021, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria stessa:
- “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Si evidenzia inoltre che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021” mentre per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni, inviate all’Agenzia delle Entrate. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.