Caro Materiali -Trattamento IVA

Le somme erogate dallo Stato nei confronti delle stazioni appaltanti sono esenti da IVA, mentre la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore sono soggette ad IVA in quanto assumono natura di integrazione dell’orinario corrispettivo.

Suggerimento n. 483/57 del 20 luglio 2022


L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022, è intervenuta a fornire chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare alle somme riconosciute agli appaltatori in compensazione del c.d. “caro materiali”.

Come è noto, a fronte di eventi che, durante l’anno 2021, hanno determinato l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e le conseguenti ripercussioni negative sia per gli operatori economici sia delle stazioni appaltanti, è stato introdotto un meccanismo di compensazione straordinario per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 (vedi ns. Suggerimento n. 512/25 del 28 luglio 2021 e n. 47/3 del 19 gennaio 2022).

In particolare, l’art. 1-septies D.L. Sostegni bis stabilisce che, laddove il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite nel 2021 abbia subito variazioni (in aumento o in diminuzione) superiori all’8%, rispetto al prezzo rilevato alla data dell’offerta, si proceda con la compensazione per la percentuale eccedente l’8% (ovvero il 10% complessivo in caso di variazioni riferite a più anni).

Al riguardo è stato inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MINS) un apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei medesimi in caso di insufficienza delle risorse. Qualora sia riscontrata l’insufficienza delle risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, le somme, costituenti la dotazione del Fondo, sono versate alle stesse stazioni appaltanti, le quali poi provvedono ad erogare gli importi agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 (per il I semestre) ovvero entro il 27 maggio 2022 (per il II semestre).

Tenuto conto che l’erogazione da parte del Ministero alle stazioni appaltanti delle somme appartenenti al Fondo è disciplinata da precise disposizioni di legge che prevedono sia i soggetti destinatari sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate e che ciò avviene senza alcuna controprestazione, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta all’interpello 956-83/2022, confermando quando già anticipato lo scorso mese di marzo, aveva escluso l’applicazione dell’IVA sugli importi riconosciuti in quanto “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configuravano quali “mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’Iva”.

Diversamente, la successiva corresponsione delle somme dalla Stazione appaltante all’appaltatore, l’Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione n. 39, ha precisato che le somme assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e, come tale, risultano rilevanti ai fini IVA, secondo l’aliquota prevista per l’originario contratto di appalto.

Con la suddetta Risoluzione devono pertanto intendersi definitivamente superate le criticità sollevate dalla precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate che, generando fraintendimenti operativi, aveva comportato il rifiuto da parte di alcune Stazioni appaltanti, di fatture emesse con IVA rallentando conseguentemente l’erogazione delle compensazioni a favore delle imprese.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.