Caro materiali: pubblicato il DM MIMS contenente le variazioni percentuali dei prezzi del secondo semestre 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che stabilisce le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi nel secondo semestre del 2021.

Suggerimento n. 350/34 del 13 maggio 2022


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 345/31 dell’11 maggio 2022, per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 4 aprile 2022, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021.

Pertanto, ai sensi dell’art.1-septies, co. 4, del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021 e s.m.i., a partire dalla data di ieri - giorno di pubblicazione in Gazzetta del DM in questione - decorreranno i 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione, quindi, con termine finale il 27 maggio 2022.

Trattandosi di un termine previsto a pena di decadenza, si raccomanda la massima attenzione al riguardo al fine di non presentare istanze tardive, circostanza che comprometterebbe il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.

 

I CONTENUTI DEL DM 4 APRILE 2022

Come già anticipato, il DM 4 aprile 2022 rileva le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione, verificatesi nel secondo semestre 2021 ed è articolato in due Allegati.

  • Nell’Allegato 1, è riportato l’elenco di 54 materiali, per i quali sono indicati i prezzi medi dell’anno 2020 e le variazioni superiori all’8% registrate nel secondo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.
  • Nell’Allegato 2, è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione - già indicati nell’Allegato 1 - negli anni antecedenti al 2020, fino al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel secondo semestre 2021.

 

Ciò premesso, le istanze di compensazione potranno essere presentate solo per i 54 materiali indicati in Tabella, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata nel DM relativamente all’anno di presentazione dell’offerta.

Inoltre, le compensazioni dovute saranno solo quelle eccedenti l’alea di riferimento che è dell’8%, nel caso di offerte presentate nell’anno 2020, e del 10% complessivo nel caso di offerte anteriori al 2020.

Per quanto riguarda le modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni è ancora valida la circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021.

 

LE PREVISIONI DI CUI ALLART.1-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE C.D. SOSTEGNI BIS

Il DM MIMS in commento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1-septies cit. e s.m.i. che ha introdotto una disciplina compensativa eccezionale per fronteggiare i rincari straordinari verificatisi nel secondo semestre 2021.

La disciplina introdotta, applicabile esclusivamente ai contratti pubblici, ha carattere eccezionale, in quanto è destinata ad introdurre un regime compensativo straordinario, applicabile unicamente alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti, invece, la legge ha lasciato invariata la disciplina pregressa.

Si ricorda che la speciale disciplina revisionale introdotta può trovare applicazione unicamente in presenza di tre specifiche condizioni:
1. il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione doveva essere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. D.L. Sostegni-bis, ossia il 25 luglio 2021;
2. il contratto deve essere stato stipulato a valle di offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;
3. l’istanza di compensazione deve riguardare materiali impiegati in lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure nel secondo semestre 2021.

 

Ai sensi dell’art. 1-septies cit. le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, potranno trovare applicazione anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ma dovranno essere determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati per il medesimo periodo.

Si ricorda altresì che ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

  • il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

 

In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti potranno presentare richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS, entro 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta del DM MIMS 4 aprile 2022 attraverso la piattaforma informatica dedicata di cui al DM MIMS 5 aprile 2022.

Il testo del DM MIMS 4 aprile 2022, l’allegato 1 e l’allegato 2 sono reperibili cliccando sui rispettivi link.

In allegato anche un fac-simile di istanza di compensazione da inviare alle Stazioni appaltanti e la circolare esplicativa MIMS del 25 novembre 2021.

 


Referenti

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