Caro materiali: possibili fonti di finanziamento per le amministrazioni - Parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT

A seguito di un recente interpello, il Ministero delle Infrastrutture ha individuato a quali risorse finanziarie proprie le stazioni appaltanti possono accedere al fine di garantire l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26, D.L. Aiuti prima di far istanza di accesso ai Fondi ministeriali.

Suggerimento n. 312/20 del 12 giugno 2023


Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26, co. 1, D.L. n. 50/2022, conv. con modificazioni con L. n. 91/2022 e s.m.i., le amministrazioni, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, prima di poter accedere ai diversi Fondi costituiti presso il MIT, utilizzano:

  • nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima amministrazione e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  • le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stessa amministrazione e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Tanto premesso, si rileva che, più specificamente, nel parere n. 1921, il MIT ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo la quale l'amministrazione può stanziare annualmente, con ulteriori risorse di spesa per investimenti disponibili nel proprio bilancio, somme destinate all'adeguamento prezzi dei singoli interventi. In altri termini, ha ritenuto che, qualora le risorse da imprevisti e quelle da ribasso non siano sufficienti a coprire la spesa per adeguamento dei prezzi, l’amministrazione è legittimata - prima di presentare istanza di accesso ai Fondi istituiti presso il MIT - a finanziare l'adeguamento con ulteriori risorse, ad esempio derivanti da avanzo, dell'amministrazione stessa.


Referenti

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