Caro materiali: l’ANAC fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione della compensazione ai contratti in corso di esecuzione

Gli aiuti previsti dal Decreto Sostegni-bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche devono essere riconosciuti anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

Suggerimento n. 208/19 del 24 marzo 2022


L’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, con la delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 si è pronunciata in merito alla misura di compensazione, introdotta dall’art. 1-septies del cd. decreto “sostegni bis” (d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021) al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021.

Nel caso di specie portato all’attenzione dell’Anticorruzione, l’impresa, che si era vista negare la compensazione dall’ente, chiedeva all’Autorità se la compensazione, disposta dall’articolo 1-septies citato, potesse ritenersi applicabile anche a lavori conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima e per i quali fossero stati già emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione e il CEL, con liquidazione della rata di saldo.

Per dare risposta a tale quesito, l’Autorità ricorda quanto previsto in materia di collaudo di opere pubbliche (artt. 102 e 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, e artt. 215 e segg. del d.P.R. 207/2010), da cui può evincersi che tale istituto ha lo scopo di:

  • verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita - in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati - a regola d’arte, in ottemperanza al progetto approvato o alle relative prescrizioni tecniche oppure alle eventuali perizie di variante;
  • verificare la contabilità finale;
  • procedere alle verifiche tecniche previste dalle leggi di settore;
  • effettuare l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

 

A tale proposito, con determinazione n. 2/2009, l’Autorità ha ritenuto il collaudo caratterizzato da tre fasi essenziali: la verifica dell’opera in contraddittorio con l’esecutore, l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e l’approvazione del collaudo da parte dell’amministrazione.

Pertanto, evidenzia l’ANAC, neppure con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore si esaurisce il rapporto contrattuale tra le parti, dovendo il committente approvare il collaudo (con l’atto in cui esprime la volontà di accettare l’opera eseguita in rispondenza al progetto commissionato).

In caso di inerzia della stazione appaltante, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato (ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto) decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio.

Ne consegue che l’approvazione degli atti di collaudo, da parte dell’amministrazione competente, rappresenta il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, secondo le previsioni del d.P.R. 207/2010.

Tali considerazioni possono estendersi, secondo l’ANAC, anche al Certificato di regolare esecuzione, in quanto soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante (artt. 102 del Codice e 237 del d.P.R. 207/2010).

Il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale può quindi essere individuato nell’approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o - nei casi in cui è previsto - del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In conclusione, laddove si verifichino i presupposti individuati dalla norma, la stazione appaltante dovrebbe riconoscere all’appaltatore la misura di sostegno prevista dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

A supporto di tale interpretazione estensiva, l’ANAC evidenzia la coerenza con la ratio di una norma volta a mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel corso del 2021, che ha portato il legislatore a prevedere una deroga alla disciplina ordinaria e un’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione (L. bilancio 2022, n. 234/2021).

 


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