Canone unico per occupazione suolo: suggerimenti operativi

Indicazioni operative del Comune di Milano per il conteggio e il rilascio dell’autorizzazione COSAP.

Suggerimento n. 570/71 del 22 settembre 2022


Assimpredil Ance, all’interno del “Tavolo c’è Milano da fare”, ha avuto modo di segnalare alcune criticità relativamente alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico. A seguito di questo confronto con gli Uffici del Comune di Milano, riportiamo alcune indicazioni operative utili al momento della presentazione della domanda.

 

CONTEGGIO CANONE

Ai fini di una prima determinazione dell’ammontare del canone, si ricorda che sul sito internet del Comune di Milano (Calcolo COSAP) è possibile usufruire del simulatore per il conteggio preventivo, compilando i seguenti campi:

  • durata dell'occupazione: Permanente o Temporanea;
  • tipologia dell'occupazione;
  • denominazione della via.

 

PROCEDIMENTO

Una volta presentata la domanda presso l’Ufficio competente, il Responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.

Nel caso in cui debbano essere fatte delle variazioni rispetto alla domanda presentata (ad esempio modifica della superficie), la richiesta deve essere effettuata prima dell’invito al ritiro. Infatti, una volta emesso l’invito al ritiro per apportare delle modifiche la concessione deve essere annullata e rifatta, questo comporta il pagamento di un’indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione richiesto (così come previsto dall’articolo 15 del Regolamento COSAP- Comune di Milano).

Pertanto, si consiglia di informare immediatamente l’ufficio COSAP (mail: ele.ponteggi@comune.milano.it) per modificare o sospendere momentaneamente il procedimento per evitare di incorrere nel pagamento dell’indennità.

 

ESENZIONE

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 31 lett. m) del nuovo Regolamento sul Canone unico SEZ I, le occupazioni effettuate con ponteggi e cesate per l’esecuzione di interventi di contenimento energetico degli immobili, nonché i cappotti e le coperture degli immobili a contenimento energetico sono esenti per la sola durata dei lavori di realizzazione.

A tal proposito si segnala che se i giorni in cui vengono effettuati i lavori di contenimento energetico, vengono modificati rispetto al cronoprogramma indicato in fase di presentazione, ma ricadono all’interno del periodo concessionario, non deve essere effettuata alcuna comunicazione, in caso contrario sarà necessario chiedere il rinnovo.

 


Referenti

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