Buoni pasto - Limite di esenzione dal reddito di lavoro dipendente
L’utilizzo contestuale da parte del lavoratore di più di otto buoni pasto non incide sul limite giornaliero previsto dalla normativa ai fini della loro esenzione dal reddito di lavoro dipendente.
Suggerimento n.107/17 del 19 febbraio 2019
Come è noto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni:
- di vitto da parte del datore di lavoro;
- in mense organizzate direttamente dal datore stesso o gestite da terzi;
- fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato ad euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le indennità di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili e le prestazioni sostitutive di mensa quali, ad esempio, i buoni pasto.
Con riferimento ai buoni pasto o ticket restaurant, il decreto ministeriale n. 122/2017, oltre a stabilire che gli stessi non siano cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro, ha disposto un limite al cumulo, che consiste nell’impossibilità per il lavoratore di utilizzare contestualmente più di otto buoni pasto.
Con il Principio di Diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del limite di esenzione dal reddito di lavoro dipendente previsto dalla normativa, per il datore di lavoro – sostituto di imposta - non ha rilevanza il divieto di utilizzare giornalmente più di otto buoni.
In altri termini, il datore di lavoro deve limitarsi a verificare il rispetto del limite di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati, che non dovrà essere superiore ad euro 5,29, aumentato ad euro 7 se in formato elettronico, per ciascun buono. L’eventuale eccedenza sarà imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali.
Infine, ricordiamo che, per la medesima giornata lavorativa, non è possibile offrire ai lavoratori il servizio mensa o pagare l’indennità sostitutiva di mensa e contestualmente riconoscere anche un buono pasto, salvo assoggettare integralmente a tassazione e contribuzione una delle due prestazioni.