Bonus fiscali: differimento termini per opzione cessione del credito/sconto in fattura

Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione sconto in fattura e cessione del credito relativamente al superbonus del 110% ed agli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020.

Suggerimento n. 160/29 del 24 febbraio 2021


L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021, accogliendo le richieste di operatori, consulenti e loro associazioni di categoria, ha disposto il differimento del termine dal 16 al 31 marzo per la trasmissione della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura.

Come specificato nelle stesse motivazioni del Provvedimento, la proroga si è resa necessaria considerato che la procedura per l’invio telematico della comunicazione è stata resa disponibile solo il 15 ottobre 2020.

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica.

In particolare, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere trasmessa:

  • per il superbonus 110% dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • per tutte le altre detrazioni dal beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di un intermediario.

 

Nel caso invece di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’invio della comunicazione:

  • per il superbonus 110% può essere effettuato (esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate) dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazione nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • per tutte le altre detrazioni dall’amministratore di condominio.

 

L’esercizio dell’opzione può essere esercitato a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi che danno diritto al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

 


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