Bonus edilizi: l’obbligo di SOA per le imprese private che realizzano i lavori è legge

Il decreto cd. taglia prezzi introduce l’obbligo di SOA per i lavori di importo superiore a 516.000 euro che beneficiano degli incentivi fiscali: a decorrere dal 1° gennaio 2023 sarà sufficiente aver avviato l’iter di attestazione sottoscrivendo un contratto con una SOA mentre l’obbligo di qualificazione entrerà a regime dal 1° luglio 2023.

Suggerimento n. 365/34 del 23 maggio 2022


La legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, cd. taglia prezzi, introduce, fra l’altro, l’obbligo di possesso di attestato SOA (ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per le imprese edili ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, le imprese al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, per eseguire i lavori di importo superiore ad euro 516.000 devono dimostrare, dal 1° gennaio 2023 di avere stipulato un contratto per l’ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in commento i lavori in corso di esecuzione nonché i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del Codice civile, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del presente decreto (21 maggio 2022).

Con la riserva di fornire ulteriori approfondimenti sul tema, ricordiamo che il nostro team di esperti è a disposizione per offrire ai soci un supporto completo per avviare il processo di attestazione SOA.


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