Bonus edilizi: costruzione autorimessa

Il bonus ristrutturazioni per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali non è riconosciuto per la costruzione di una capanna in legno in quanto, la stessa, non può essere qualificata come “autorimessa”.

Suggerimento n. 299/34 del 9 giugno 2026


Con Risposta n. 118 dell’8 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali.

In particolare, nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente intende costruire, nel cortile dell’abitazione, una capanna in legno da adibire a posto auto quale pertinenza della prima casa, senza che nella concessione edilizia che autorizza i lavori ci sia un riferimento esplicito al rapporto pertinenziale tra l’unità abitativa e la capanna stessa.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il bonus ristrutturazioni è riconosciuto per gli interventi eseguiti su edifici esistenti e non per le “nuove costruzioni” precisa che l’unica eccezione a tale principio è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Tuttavia, ai fini della spettanza del bonus, per la “nuova costruzione” il vincolo di pertinenzialità del box/posto auto con l’abitazione dovrà risultare dalla concessione edilizia.

Con riferimento al caso in esame, l’Amministrazione finanziaria, ribadendo la necessità che il vincolo di pertinenzialità tra il parcheggio di nuova costruzione e l’unità abitativa risulti espressamente nella concessione edilizia, ha negato la spettanza del bonus in quanto la capanna non può essere considerata un’autorimessa o posto auto atteso l’inquadramento della stessa nella categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) e non nella categoria C/6, attribuibile a “stalle, scuderie, rimesse” e, per quanto di interesse, alle “autorimesse”.


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