Bonus edilizi - Blocco delle cessioni del credito e sconto in fattura

Dal 17 febbraio non è più possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, salvo alcune deroghe per gli interventi in corso.

Suggerimento n. 119/16 del 17 febbraio 2023


Con Decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023), in corso di conversione in legge, il Consiglio dei ministri ha disposto una drastica misura di blocco dello sconto in fattura e della cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

Il blocco, che ha l’intento di salvaguardare i conti pubblici, riguarda le opzioni poste in essere dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto.

Per i lavori in corso è prevista una disciplina derogatoria soggetta però ad alcune condizioni.

Con lo stesso Decreto è inoltre stabilito:

  • il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dagli incentivi fiscali;
  • che la responsabilità in solido dei cessionari sia limitata in presenza di alcune condizioni.

 

INTERVENTI PER I QUALI OPERA IL BLOCCO

A decorrere dal 17 febbraio 2023, in relazione agli interventi di seguito indicati, non è consentito l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito di imposta.

Gli interventi interessati sono quelli relativi a:

  • recupero del patrimonio edilizio esistente (bonus ristrutturazioni 50%);
  • efficienza energetica (c.d. Ecobonus ordinario);
  • adozione di misure antisismiche (c.d. Sisma bonus ordinario);
  • bonus facciata;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione barriere architettoniche;
  • Superbonus.

 

DISCIPLINA TRANSITORIA E LE ECCEZIONI AL BLOCCO

È disposta una disciplina transitoria per i lavori che sono già in essere.

In particolare, le disposizioni di blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura non si applicano gli interventi ammessi al Superbonus per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del decreto:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Per gli interventi diversi da quelli ammessi al Superbonus, il blocco non si applica se in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari.

 

RESPONSABILITA’ DEL CESSIONARIO

Al fine di sbloccare i crediti “incagliati” è disposta l’esclusione della responsabilità solidale dei cessionari dei bonus edilizi in presenza di alcune condizioni.

In particolare, è previsto che, pur restando ferme le ipotesi di dolo, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso esclusa con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso della seguente documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista oppure nel caso di interventi per i quali uno o più documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia.

 

Si precisa che l’esclusione riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca.

In tal caso è sufficiente che questi soggetti si facciano rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.

La mancanza della suddetta documentazione non costituisce da sola causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario il quale, può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositivo graverà l’onere della prova sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

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Come denunciato da ANCE (si veda rassegna stampa) la decisione del Governo di bloccare la cessione dei crediti senza aver individuato una soluzione strutturale, porterà a conseguenze drammatiche per migliaia di imprese che rimarranno definitivamente senza liquidità, mettendo in ginocchio l’economia di interi territori. Inoltre, il divieto a carico degli enti pubblici di acquistare i crediti blocca, sul nascere, una serie di iniziative che avrebbero potuto rappresentare un fattore decisivo nella ripartenza.

La nostra Associazione di categoria sarà convocata a Palazzo Ghigi nel pomeriggio di lunedì per trovare una soluzione definitiva che eviti il collasso del sistema. Provvederemo a comunicare, appena possibile, eventuali decisioni adottate al riguardo.

Assimpredil Ance organizza per il prossimo 22 febbraio 2023 ore 11.00, uno Sportello web di cui è data apposita comunicazione contenente la modalità di iscrizione.

 

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