Bonus edilizi - blocco cessione del credito/sconto in fattura: chiarimenti Agenzia delle Entrate
In caso di remissione in bonis, per mancato invio della comunicazione di opzione nei termini, occorre versare una sanzione di 250 euro per ogni singola comunicazione; nel caso in cui sia stato versato un unico importo di 250 euro per l’invio di più comunicazioni di opzioni, occorre provvedere a saldare le ulteriori somme entro il 30 novembre 2023: questo il principale chiarimento.
Suggerimento n. 436/63 del 14 settembre 2023
Con circolare ministeriale n. 27/E del 7 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sulle novità apportate dal Decreto-Legge 11/2023 (c.d. “Decreto cessioni”) in tema di cessione del credito e sconto in fattura (si veda anche ns. Suggerimento n. 228/38 del 14 aprile 2023), che si riportano di seguito.
Deroghe al divieto di cessione/sconto in fattura
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il “Decreto Cessioni” ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione per la cessione del credito e sconto in fattura che risultano ancora possibili nei seguenti casi:
- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- per le spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la Cila (per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini), adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila (nel caso di interventi effettuati dai condomini), sia stata presentata l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo (per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici).
Secondo l’interpretazione autentica fornita dal “Decreto Cessioni” la successiva presentazione di una variante a titolo originario non rileva ai fini del rispetto dei termini per l’applicabilità delle deroghe previste.
Inoltre, in linea generale, con riferimento sia al Superbonus che per i bonus minori ordinari, è consentito l’esercizio dell’opzione di sconto in fattura e di cessione del credito per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali.
Remissione in bonis
Il “Decreto Cessioni” individua due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.
La prima opera nel caso in cui il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per fruire dell’agevolazione prevista nei casi di interventi volti alla riduzione del rischio sismico.
La seconda ipotesi riguarda la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito di imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 ed il cessionario sia un soggetto qualificato.
Al riguardo si ricorda che è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi della remissione in bonis anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito purché:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versato l’importo della sanzione pari ad euro 250.
Se tutti i presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
In merito alla remissione in bonis per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito di imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la somma della sanzione pari ad euro 250 è dovuta per sanare ciascun adempimento del contribuente. Lo stesso dovrà dunque versare 250 euro per ciascuna comunicazione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023.
Pertanto, chi dovesse aver versato un unico importo a fronte dell’invio di più comunicazioni dovrà procedere al saldo della restante parte entro il 30 novembre 2023, sempreché sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.
Responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari
Al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti nell’ambito delle operazioni di cessione dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi e tutelare le ragioni erariali, sono stati introdotti nel tempo diversi correttivi alla relativa disciplina.
In particolare, il “Decreto Cessioni” individua delle ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito di imposta non concorre nella violazione per colpa grave e nelle quali non si configura, pertanto, la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione qualora sia accertata la carenza dei relativi presupposti costitutivi.
Al riguardo è chiarito che, salvo la prova del dolo, il cessionario del credito di imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il credito di imposta e di essere in possesso della specifica documentazione richiesta dalla norma a sostegno della legittimità dell’agevolazione.
Laddove il cessionario o il fornitore dimostri, pertanto, di aver acquisito il credito e sia in possesso della documentazione elencata dalla normativa, non si configura l’ipotesi del concorso nella violazione con il beneficiario della detrazione per la mancanza dei presupposti costitutivi.
Il mancato possesso della documentazione non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza della documentazione conservando il cessionario la possibilità di fornire con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.