Bonus 600 euro per autonomi - Al via le domande
Dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2020, gli iscritti alla Gestione separata Inps ed i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private possono chiedere il bonus di 600 euro in modalità telematica sul sito dell’Inps e alle proprie Casse di previdenza.
Suggerimento n. 233/42 del 31 marzo 2020
Sono state fissate le modalità (si veda Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020), che si riportano di seguito, per la richiesta del contributo pari a 600 euro a favore degli autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Soggetti beneficiari del bonus
In particolare, le richieste potranno essere presentate dal 1° aprile fino al 30 aprile 2020, dalle seguenti categorie di lavoratori: | ||
- | Iscritti esclusivamente alla Gestione separata: | |
1. | liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo non iscritti alle Casse di Previdenza professionali di cui al D.Lgs.n. 509/1994 e n. 103/1996; | |
2. | collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020. | |
I pedetti soggetti, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. | ||
- | Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago: | |
1. | Artigiani; | |
2. | Commercianti; | |
3. | Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. | |
Ne possono beneficiare anche i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS in quanto l’indennità è personale e non attribuibile alla società. In particolare, i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, per potere beneficiare del contributo, devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%. | ||
Modalità di richiesta
Il bonus, pari a 600 euro, spettante per il mese di marzo 2020, potrà essere richiesto esclusivamente in modalità telematica sul sito dell’Inps, ma con un PIN semplificato qualora non si sia già in possesso delle credenziali INPS.
Pertanto, per chi possiede le credenziali INPS la richiesta può essere fatta con:
- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Diversamente, chi non è già in possesso delle credenziali INPS, può attivare un PIN semplificato, ossia un PIN composto dalle prime otto cifre e inviato sul cellulare o via e-mail.
In particolare, occorre:
- chiedere il PIN semplificato tramite portale o Contact Center
- autenticarsi con le prime otto cifre del PIN ricevute (via SMS o e-mail) per la compilazione e l’invio della domanda on line
- se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Inoltre, l’INPS ha reso noto che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che venivano spediti tramite il servizio postale.
Professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza private
Dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2020, i professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza private potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza.
Il bonus sarà erogato a coloro i quali hanno percepito nell’anno 2018 un reddito non superiore a 35.000 Euro, nonché a coloro i quali, avendo avuto un reddito compreso tra 35.000 Euro e 50.000 Euro, abbiano subito una contrazione del reddito del 33% nel primo trimestre 2020, rispetto al primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019. L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità e gli schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Il professionista dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18(Cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario o della Cassa integrazione in deroga), né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Inoltre, il professionista dichiara di:
- aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione di cedolare secca) non superiore ai 35.000 Euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi conseguenti all’emergenza Covid-19 (articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto);
- aver percepito nell’anno 2018 un reddito tra i 35.000 e i 50.000 Euro (al lordo dei canoni di locazione di cedolare secca) e che abbiano chiuso la partita iva tra il 23 febbraio 2019 e il 31 marzo 2020 oppure sempre in tale intervallo di redito che abbiano ridotto al 31 marzo 2020 l’attività del 33% rispetto al primo trimestre 2019, in entrambi i casi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto). Qui, in relazione a questo punto, il legislatore sente il bisogno di specificare (appunto all’articolo 2 del medesimo Decreto) che il reddito è individuato secondo il principio di cassa (ricavi percepiti al netto delle spese sostenute).
All’istanza è necessario allegare copia del documento di identità e del codice fiscale (entrambi dunque) e le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo oggetto del beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono
ad erogare l’indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.