Bonifiche - novità per la messa in sicurezza permanente
La Regione Lombardia, con la D.g.r. del 15 dicembre 2021, n. XI – 5703, ha modificato gli indirizzi per gli interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) con la realizzazione di un volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica.
Suggerimento n. 62/20 del 26 gennaio 2022
Precedenti comunicazioni in materia
Informiamo le imprese associate che sul BURL n.52, serie ordinaria del 27 dicembre 2021 (v. allegato) è stata pubblicata la D.g.r. riguardante: “Indirizzi per interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato negli interventi di bonifica – Modifica dell’allegato 1 alla D.g.r. 2789 del 31 gennaio 2020”.
Con la citata D.g.r. la Regione Lombardia ha approvato i nuovi indirizzi per gli interventi di messa in sicurezza permanente (MIPS) con realizzazione di volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica, ai sensi dell’art. 196, lettera h) del D.Lgs. 152/2006 modificando quindi alcuni contenuti delle precedenti istruzioni approvate con la D.G.R. n. XI/2789 del 31/01/2020.
In particolare, le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento regionale riguardano gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti presenti nei siti oggetto di interventi di bonifica ambientale nell’ambito della procedura di “messa in sicurezza permanente” che, come è noto, consiste nella misura definitiva finalizzata all’isolamento delle sorgenti inquinanti.
La MISP (Messa In Sicurezza Permanente) viene pertanto attuata a servizio dell’intervento di bonifica finalizzata alla gestione dei rifiuti e dei materiali prodotti a seguito dell’intervento ambientale medesimo.
In pratica, la Regione Lombardia ha voluto mettere a disposizione apposite linee di indirizzo tecnico-amministrativo con l’obiettivo di inquadrare e coordinare il procedimento per l’approvazione di un progetto di messa in sicurezza permanente che preveda la realizzazione di un volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica.
Nella categoria on site è possibile contemplare la realizzazione di un volume confinato in cui collocare i materiali movimentati in un sito contaminato. In funzione dei materiali rinvenuti e del loro inquadramento giuridico è necessario procedere in maniera differente se si tratta di terreni o di rifiuti (v. Punto 2, allegato 1 alla citata D.g.r.).
ATTENZIONE
Si rende necessario ricorrere alla categoria on site quando i materiali prodotti dalla bonifica non siano tecnicamente o economicamente recuperabili e i costi di smaltimento degli stessi comprometterebbero la fattibilità tecnica e/o economica della bonifica.
Procedimento amministrativo (Punto 4, allegato 1 alla D.G.R.)
Il percorso autorizzativo della MISP (compresa l’eventuale realizzazione di un volume confinato on site) rientra necessariamente nell’ordinario procedimento amministrativo previsto ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Pertanto, l’autorità competente al procedimento di bonifica è individuata ai sensi della L.R. 30/2006 e l’autorizzazione del progetto di bonifica/ MISP è rilasciata ai sensi dell’art. art.242, c.7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il percorso autorizzativo della MISP (compresa l’eventuale realizzazione di un volume confinato on site) rientra quindi nell’ordinario procedimento amministrativo previsto ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Come anzidetto la MISP viene generalmente adottata nei casi in cui non sia tecnicamente e/o economicamente possibile procedere alla bonifica e detta procedura ha come obiettivo primario quello di isolare definitivamente le varie sorgenti inquinanti rispetto alle matrici ambientali. La MISP non comporta quindi necessariamente la rimozione o la movimentazione delle sorgenti di contaminazione.
La valutazione circa la realizzazione di un volume confinato on site, qualora sia necessario procedere all’asportazione delle sorgenti secondarie di contaminazione, costituite da suolo, sottosuolo e/o riporti, deve essere effettuata sulla base di specifiche considerazioni relative alla fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e ambientale e anche secondo gli indirizzi di cui alla citata nuova delibera. Quindi per il materiale contaminato costituito solo da suolo, sottosuolo e/o riporti vi rimandiamo alle procedure di cui al Punto 3, allegato 1 alla citata D.g.r..
Infine, vi ricordiamo che gli interventi di MISP, così come quelli di bonifica, devono essere condotti secondo i criteri tecnici generali riportati all’allegato 3 alla parte quarta del titolo V del D.Lgs. 152/2006.
Lo stesso allegato classifica le tipologie di intervento secondo le seguenti categorie:
- interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo;
- interventi ex situ on-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell'area del sito stesso e possibile riutilizzo;
- interventi ex situ off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.
Per altre tipologie di messa in sicurezza permanente la Regione rimanda alle disposizioni statali.