BIM: pubblicate le linee guida del MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le Linee Guida sul BIM per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti. Alcuni aspetti in esse trattati possono interessare anche gli appaltatori.
Suggerimento n.146/49 del 11 marzo 2026
Il giorno 20 febbraio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”.
Si precisa che la normativa italiana non utilizza mai il termine internazionale BIM (Building Information Modeling), bensì la corrispondente denominazione italiana, ovvero “gestione informativa digitale” delle costruzioni.
Le Linee Guida di cui all’oggetto sono destinate primariamente alle Stazioni Appaltanti, come peraltro specifica il loro titolo, e non costituiscono comunque una guida operativa ma più che altro un documento di indirizzo per la strutturazione dei servizi BIM al loro interno. La maggior parte del contenuto delle summenzionate Linee Guida costituisce un riassunto e un collegamento delle varie disposizioni dell’attuale normativa, i cui principali riferimenti sono l’art. 43 del D.Lgs 36/2023 (Codice Appalti) e l’Allegato I.9 del Codice stesso, denominato “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”. Contengono comunque anche precisazioni che potrebbero risultare importanti per le imprese appaltatrici. A titolo non esaustivo, si segnalano i seguenti punti:
Viene chiarito quali sono gli appalti che possono essere dispensati dall’applicazione delle metodologie BIM, rientrando nel “regime transitorio”: sostanzialmente quelli per cui alla data del 31 dicembre 2024 il procedimento di programmazione/progettazione era già stato avviato.
Viene chiarito che gli appalti rientranti nel “regime transitorio” sono dispensati dagli obblighi BIM non solo nella fase di progettazione, ma anche in quella di realizzazione dell’opera: il punto era controverso e solo con l’emanazione delle Linee Guida è stata esclusa l’interpretazione più stringente, che prevedeva l’obbligo per l’appaltatore di realizzare un modello BIM e una gestione BIM della realizzazione anche se il progetto era stato posto a gara in modalità tradizionale.
Viene chiarito che negli appalti in BIM il riferimento contrattuale standard è costituito dal modello digitale; potrà esservi una prevalenza di alcuni elaborati su quanto rappresentato nel modello BIM solo quando: 1 - vi sia una oggettiva difficoltà di rappresentare accuratamente nel modello BIM i dettagli riportati nell’elaborato; 2 – le eccezioni di prevalenza contrattuale degli elaborati siano esplicitamente dichiarate nel piano di gestione informativa (pGI) e nella relazione specialistica sulla modellazione informativa; 3 – tali eccezioni siano state accettate dalla stazione appaltante.
Viene sottolineato che “Il modello informativo consegnato in formato aperto è quello ufficiale per controlli, verifiche e conservazione digitale. Eventuali formati proprietari possono essere richiesti solo come integrazione, mai come sostituzione.” Le stazioni appaltanti, nel capitolato informativo, possono dunque chiedere di fornire anche il modello in formato nativo (“proprietario”), ma non possono richiede che il modello sia sviluppato in uno specifico formato nativo.
Viene riportato quanto previsto dal Correttivo al Codice Appalti, laddove statuisce che in caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa (pGI) prima della stipula del contratto.
Viene rimarcato che negli appalti BIM gli as-built normalmente non devono essere intesi come rappresentazione dello stato dell’opera esclusivamente al termine della stessa, ma nelle varie fasi della sua realizzazione. Per rispettare il contratto, l’appaltatore dovrà dunque consegnare gli as-built rispettando la periodicità imposta dal Capitolato Informativo.