Autorizzazioni “end of waste” - parere obbligatorio e vincolante di ARPA
La Regione Lombardia ha chiarito che è necessario il parere obbligatorio e vincolante di ARPA (per le autorizzazioni ordinarie “end of waste – caso per caso”) solo se non siano vigenti specifici regolamenti comunitari, decreti ministeriali o criteri nazionali “end of waste” o Linee Guida regionali “end of waste - caso per caso”.
Suggerimento n. 633/181 del 6 ottobre 2021
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 605 del 23 settembre 2021 per informare le imprese associate che è stata pubblicata sul BURL n. 39 del 28 settembre 2021, la D.d.s. 23 settembre 2021 n. 12584 recante: "Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art.184-ter a seguito delle modifiche apportate con D.L. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021".
Ricordiamo che la Regione può emanare Linee Guida dettagliate per il rilascio di autorizzazioni “end of waste - caso per caso” e che tali documenti/indirizzi operativi, se contenenti tutti i criteri dell’art. 184-ter e se redatte in accordo con ARPA, di fatto sostituiscono il parere di ARPA.
La Regione Lombardia, con la D.d.s. n. 12584/2021 ha quindi fornito le indicazioni sulle autorizzazioni “end of waste” nonché le indicazioni sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere di detto Ente.
La D.d.s. n. 12584/2021 chiarisce in quali casi deve essere richiesto il parere obbligatorio e vincolante di ARPA come previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione “end of waste”. In sintesi, tale parere ARPA dovrà essere richiesto solo nel caso di autorizzazioni ordinarie “end of waste – caso per caso” qualora non siano vigenti specifici regolamenti comunitari, decreti ministeriali o criteri nazionali “end of waste”, o Linee Guida regionali “end of waste - caso per caso”.
Ricordiamo che con il Suggerimento n. 605 del 23 settembre 2021 per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico abbiamo segnalato che sono vigenti le Linee Guida regionali.
Il documento regionale precisa, inoltre, che non necessitano del parere di ARPA le autorizzazioni il cui processo di recupero dei rifiuti sia già individuato e disciplinato dal D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e prodotti ottenuti, nonché per questi stessi casi in cui viene richiesta una modifica alla quantità massima recuperabile, dal momento che il D.Lgs. 152/06, nella definizione degli aspetti trattati da ARPA, non prevede una valutazione circa le quantità.
Modello di “Dichiarazione Di Conformità” (D.D.C.)
Segnaliamo infine che la Regione Lombardia ha anche definito il c.d. modello di “Dichiarazione Di Conformità” (D.D.C.) previsto dall’art. 184-ter, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 per i prodotti derivanti dagli impianti di recupero dei rifiuti che operano nell’ambito della normativa che regolamenta la cessazione della qualifica di rifiuto.
Detto modello è allegato alla D.d.s. 23 settembre 2021 n. 12584 (vedi Allegato B). Il citato modello D.D.C. è da utilizzare qualora non siano stati definiti altri e specifici modelli alternativi dalla regolamentazione nazionale o comunitaria.
Rammentiamo che il gestore dell’impianto di trattamento rifiuti è obbligato a compilare la D.D.C. per ogni lotto di materiale prodotto End of waste. Detta modulistica dovrà essere messa a disposizione delle autorità e dell’ARPA territorialmente competente.
Il testo della citata D.d.s. n.12584/2021 è trasmesso in allegato al presente Suggerimento.