Attività manutentive reti fognarie, fosse settiche, bagni mobili e scarichi

Il soggetto che esegue attività manutentive di reti fognarie, di fosse settiche, bagni chimici mobili nonché di scarichi di acque reflue è classificato produttore dei rifiuti che si generano a seguito delle citate attività manutentive.

Suggerimento n. 549/152 del 1 settembre 2021


Informiamo le imprese associate che il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva di:

  • reti fognarie di qualsiasi tipologia (sia pubbliche che asservite a edifici privati);
  • fosse settiche e manufatti analoghi;
  • scarichi di insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche cioè i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006);
  • bagni chimici mobili;

è classificato giuridicamente produttore iniziale dei rifiuti (ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, i rifiuti che si producono a seguito delle citate attività manutentive si devono considerare prodotti dal soggetto che svolge materialmente l’attività di pulizia manutentiva.

Ne consegue che la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta.

 

Attenzione:

il nuovo modello di trasporto sarà adottato con deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cioè entro il 29/09/2021.

Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a:

  •  impianti di smaltimento o di recupero;
  • oppure, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva (nel  rispetto   delle   condizioni   di   cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb)).

Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è altresì obbligato a iscriversi:

  • all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, delLgs. n. 152/2006, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (in categoria 4 se i rifiuti non sono pericolosi oppure in categoria 5 sei i rifiuti sono pericolosi);
  • all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Referenti

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Tags: Rifiuti