Assicurazioni sociali - Variazione del tasso di interesse per rateazioni e differimenti e dell’aliquota per sanzioni civili
Dal mese di febbraio 2023 sono aumentati il tasso di interesse per rateazioni e differimenti dei debiti contributivi e le sanzioni civili per il mancato o tardato pagamento dei contributi e dei premi.
Importante | Suggerimento n. 100/21 del 9 febbraio 2023
L’INPS ha reso noto, con circolare n. 17/2023, che il tasso di interesse per rateazioni e differimenti del pagamento dei contributi e/o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, già fissato nella misura del 8,50% (v. nostro Suggerimento n. 712/2022) è stato modificato come segue:
9,00% annuo a partire dall’8 febbraio 2023.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 116 della legge n. 388/2000 in materia di violazione degli obblighi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dalla stessa data l’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili risulta modificata come segue:
8,50% annuo dall’8 febbraio 2023 per inadempienze, sorte o accertate dal 1° ottobre 2000, consistenti:
- | nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di ammontare rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie; |
- | nell’evasione contributiva o assicurativa spontaneamente denunciata entro l’anno, con pagamento del dovuto entro i 30 giorni successivi; |
- | nel mancato o tardivo pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga nel termine fissato dagli Enti impositori. |
Ricordiamo che il mancato pagamento dei contributi o dei premi accertato dagli Istituti ovvero denunciato dagli interessati oltre un anno dalla scadenza o entro l’anno, ma senza versamento nei 30 giorni successivi, comporta, a partire dal 1° ottobre 2000, l’applicazione della sanzione civile per evasione pari al 30% annuo.