Assenze per malattia dei dipendenti - Rientro anticipato in servizio - Certificato medico di rettifica della prognosi

Sanzionata la mancata presentazione di una certificazione con la nuova prognosi in caso di rientro anticipato in servizio del lavoratore durante una malattia.

Suggerimento n. 241/29 del 9 maggio 2017


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 458/2014, per comunicare che l’INPS, con la circolare n. 79/2017, ha confermato, anche per il settore privato, che ogni dipendente assente per malattia il quale, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solamente in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

 

In proposito, ad integrazione di quanto già reso noto con il messaggio n. 6973/2014, con la circolare sopra citata l’Istituto prevede che, nei casi in cui  emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, e cioè:

 

-      perdita del 100% dell'indennità di malattia per un massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza a visita medica di controllo;

-      perdita del 50% dell'indennità per il restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza a visita medica di controllo;

-      perdita del 100% dell'indennità di malattia dalla data della 3° assenza a visita medica di controllo.

 

L’INPS precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

 

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.

 

Da ultimo, evidenziamo che la circolare n. 79/2017 ribadisce che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro (che, tra l’altro, non è a conoscenza della diagnosi) non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro (articolo 2087 del codice civile e articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008).


Referenti

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