Articolo 80 - Esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate
Pubblicato il decreto ministeriale che definisce le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale previsto dall’articolo 80, comma 4, del Codice Appalti.
Suggerimento n. 612/58 del 14 ottobre 2022
Si rende noto che sulla G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che rende operativa la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti).
In particolare, la norma richiamata dispone che: “Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.
Seppur ampiamente oltre il termine inizialmente previsto, il Decreto di recente pubblicazione offre importanti indicazioni per gli operatori che operano nel settore dei lavori pubblici.
In particolare, viene definita la soglia di gravità che, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, incide sulla possibilità di partecipazione agli appalti pubblici, costituendo causa di esclusione dell’operatore economico.
La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.
Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Tali violazioni, pertanto, non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
In ultimo, viene precisato che l'Agenzia delle Entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la certificazione di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 (certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria), le cui risultanze sono valutabili ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto a quanto disposto dall’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nonché del Decreto in commento.