Approvati i tre decreti sulla prevenzione incendi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, che sostituiranno dal 2022 il D.M. 10 marzo 1998

Il Ministero dell’Interno ha approvato tre provvedimenti che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008, andando ad abrogare l’attuale normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10/03/1998).

Suggerimento n. 714/207 del 15 novembre 2021


Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale:

  • il D.M. 1° settembre 2021 (entra in vigore il 25 settembre 2022), per quanto riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • il D.M. 2 settembre 2021 (entra in vigore il 4 ottobre 2022), per quanto riguarda i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
  • il D.M. 3 settembre 2021 (entra in vigore il 29 ottobre 2022), per quanto riguarda i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (cantieri esclusi).

I tre provvedimenti, entrando in vigore nel corso del 2022, andranno a sostituire progressivamente lo storico D.M. 10 marzo 1998 sulla valutazione del rischio incendio.

Al seguente link è possibile consultare una nota di commento riguardo ai principali contenuti dei tre decreti in parola.

L’Associazione si riserva nuovi eventuali approfondimenti sul tema.


Referenti

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