Appalti pubblici: il pagamento del contributo ANAC è condizione di ammissibilità dell’offerta

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente sottolineato che il mancato pagamento del contributo ANAC comporta l’esclusione del concorrente.

Suggerimento n. 346/32 del 12 maggio 2022


Di recente, l'ANAC, con Delibera n. 212 del 27 aprile 2022, ha confermato che il pagamento del contributo ANAC costituisce una condizione di ammissibilità dell’offerta alle gare di appalti pubblici ex art. 1, comma 67, legge n. 266/2005 e, pertanto, la sua omissione non può essere sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, determinando l'esclusione dell’operatore economico.

L’Autorità ha ribadito che i concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005” (art. 3, comma 2 della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1337).

Sul punto, anche la giurisprudenza ha statuito che in caso di omesso pagamento debba trovare applicazione il principio secondo cui tale omissione non possa essere sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una condizione di ammissibilità dell’offerta e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge.

Il mancato versamento della contribuzione dovuta all’ANAC è sanabile solo se l’operatore economico dimostri che l’adempimento ha data certa anteriore alla scadenza dell’offerta o che il ritardo non sia imputabile all'impresa stessa, come nell’ipotesi di interruzione dei servizi online dell’Autorità.

 


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