Appalti pubblici – Decreto semplificazioni

Contrariamente a quanto annunciato, lieve modifica all’art. 80 Codice dei Contratti da parte del Decreto semplificazioni.

Suggerimento n. 573/22 del 18 dicembre 2018


É stato pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2018, il Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

Contrariamente alle aspettative iniziali e a quanto annunciato, il Decreto apporta solamente una lieve modifica all’articolo 80 comma 5 lett. c), D.lgs. 50/2016. Sono state, infatti, riformulate in maniera autonoma le fattispecie sui gravi illeciti professionali, indicate prima solamente a titolo esemplificativo, ma senza per ciò comportare risvolti significativi sulla disciplina.

Inoltre viene previsto che nel caso delle significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che hanno comportato la risoluzione per inadempimento, la stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione dell’operatore economico, debba motivare la propria scelta anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

Si riporta, di seguito, la previsione contenuta all’articolo 5 del Decreto semplificazioni:

All’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.”

Le modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso di procedure senza pubblicazione di bando, si deve fare riferimento al momento della trasmissione della lettera di invito a presentare offerta.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 15 dicembre 2018, deve essere convertito in legge entro i consueti successivi 60 giorni.


Referenti

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